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Uso e Consuetudine:  Fonte del diritto di tipo terziario, originata dalla ripetizione generale, uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti. Tra le più antiche forme di regolamentazione, gli usi e costumi hanno rilievo in particolare negli ordinamenti di Diritto Civile.

Usucapione:  Modo di acquisto della proprietà (articoli 1158 e ss del Codice Civile) a titolo originario basato sul persistere per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa.

Usufrutto:  Diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consente di godere di un bene altrui, ovvero senza averne la proprietà. E’ il caso di chi aliena un bene ma ne mantiene il possesso.

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Vademecum ICI

Cos’è l’ICI, e chi la deve pagare?

ICI, nonché IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, deve essere pagata da tutti coloro che hanno un titolo di proprietà o di usufrutto su immobili, terreni agricoli e aree edificabili. Sono esclusi i detentori di nuda proprietà. Si ricorda che diventiamo soggetti passivi d’imposta dalla data di passaggio del diritto (es. data stipula atto di compravendita/donazione, per gli eredi si prende in considerazione il giorno successivo al decesso del de cuius). L’ICI è sempre dovuta tranne nei casi previsti dalla legge; il Decreto Legge n° 93, del 27/05/2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 124 del 28/05/2008, infatti stabilisce l’esclusione dal versamento dell’imposta, tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa/e pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma2, D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni). Dall’agevolazione sono però escluse le unità abitative, catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Come si calcola?

Per i fabbricati:

Le operazioni da eseguire sono:

1. La base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

2. Questa rendita va aumentata del 5 per cento (art. 3 comma 48 Legge n.662/96)

3. Alla rendita così determinata va applicato un coefficiente moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale:
– Coefficiente 100 per tutte le categorie dei gruppi A , B , C, con l’esclusione degli uffici privati (classificati nella categoria A/10) dei negozi (classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 50 per gli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e per gli immobili classificati nelle categorie del gruppo D (capannoni, alberghi, banche, cinema ecc.);
– Coefficiente 34 per i negozi ( classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi e convitti ecc). Detto coefficiente è stato rivalutato del 40% e detta rivalutazione decorre dal 03/10/2006.

4. Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5 per cento, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.

5. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.

6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota)
b) dei mesi di possesso (periodo)
c) delle seguenti detrazioni e riduzioni:
– detrazione per abitazione principale
– riduzione per inagibilità e inabitabilità;

Detrazione per abitazione principale: che cos’è? Come si applica?

La detrazione per abitazione principale resta in vigore per le unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo .
La detrazione dall’imposta dovuta  è pari a €. 103,29 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Qualora la detrazione sull’abitazione principale fosse superiore all’imposta dovuta, l’eccedenza può essere scontata sulla eventuale pertinenza.

Formula per calcolo dell’imposta Annua:

R.C. x (indice di rivalutazione) = Valore Imponibile

Valore Imponibile x Aliquota = Imposta Annua

Per i terreni agricoli

1. La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

2. Questo reddito dominicale va aumentato del 25 per cento.

3. Al reddito dominicale così determinato va applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 75.

4. Moltiplicato il reddito dominicale, (aumentato del 25 per cento, per 75), si ottiene il valore del terreno agricolo, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.

5. Applicando alla base imponibile l’aliquota prevista annualmente si ottiene l’imposta su base annua.

6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota);
b) mesi di possesso (periodo);
c) delle riduzioni previste nel caso di conduzione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
Attenzione: L’Agenzia del Territorio (catasto)  aggiorna i redditi catastali dei terreni agricoli in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati all’AGEA. Il contribuente deve verificare la propria posizione per adeguare il versamento dell’imposta alle eventuali variazioni colturali intervenute.

 

Per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per la sussistenza dell’edificabilità dell’area è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione  della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi al medesimo.
Per sapere se un’area è fabbricabile occorre rivolgersi al Comune di Suzzara – Settore Urbanistica che è tenuto, se richiesto dal contribuente, a rilasciare apposita attestazione.

L’area fabbricabile non è classificata in catasto come tale e quindi non esiste la base del calcolo, il valore imponibile è dato, dal valore venale in comune commercio ( valore commerciale) al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore venale deve essere dichiarato dal contribuente.

La Giunta Comunale delibera annualmente il valore aree fabbricabili ai fini I.C.I. al primo gennaio dell’anno di riferimento, indicando dei valori medi ordinari orientativi per categorie di aree e per zonizzazione con finalità di orientamento all’ufficio tributi.

2. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.

3. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
– della percentuale di possesso (quota);
– dei mesi di possesso.

Quando si paga?

Si può pagare in due rate:

  • Entro il 16 Giugno si versa la prima rata pari al 50% dell’imposta annua, ovvero l’intera imposta annua
  • Entro il 16 Dicembre si versa il saldo (sempre pari al 50% dell’imposta annua)

Come si paga?

  • Tramite BOLLETTINO C/C POSTALE, presso gli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini disponibili nell’ufficio ICI e negli uffici postali. Indicando gli estremi di versamento del comune ove ubicato l’immobile.
  • Tramite MOD. F24 ICI, ecco consente di poter compensare l’ICI con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (IRPEF, IVA, Ecc..). Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici triuto:

3901: abitazione principale;

3902: terreni agricoli;

3903: aree edificabili;

3904: altri immobili

Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.

Autore: Marcella Desimone

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Ici, comuni esosi sui box

Emirati Arabi, nuove Norme sulla Proprietà Immobiliare

Abu Dhabi vara una nuova legge per incoraggiare gli investitori a registrare i patrimoni immobiliari. La nuova norma riconosce pienamente il diritto di proprietà ai cittadini degli Emirati e ai soggetti ammessi dal Consiglio esecutivo di Abu Dhabi (Adec). L’intervento legislativo riguarda le future aree di sviluppo urbanistico della capitale.

Ai beneficiari sarà consentito di far valere agevolmente i propri diritti sugli investimenti nel real estate e saranno concessi più facilmente prestiti per nuovi progetti nel settore. I soggetti giuridici che non beneficeranno della nuova legge potranno in ogni caso operare attraverso raggruppamenti societari a cui sarà concesso il diritto dell’usufrutto di beni immobili per 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni, oppure contratti di affitto per 99. La legge in questione è la 64 del 2010.

Fonte:FocusMO.it

http://www.focusmo.it/aziende-internazionali/6790-emirati-arabi-nuove-norme-sulla-proprieta-immobiliare.html

 

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