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Roma, il mercato immobiliare frena a luglio

Secondo quanto sostiene Toscano Immobiliare in un recentissimo approfondimento sul mercato immobiliare della capitale, a Roma il livello delle compravendite avrebbe subito un forte freno durante il mese di luglio; un rallentamento che, numeri alla mano, sarebbe ben superiore a quello riscontrato dalla media nazionale. Toscano segnala infatti sul proprio business blog che a Roma il mercato immobiliare ha riscontrato un numero di compravendite inferiore del 7,8%, contro una media nazionale pari al 4,7%. A Roma si riscontra inoltre – prosegue l’operatore immobiliare – un allungamento dei tempi medi di vendita, passati dai cinque mesi (contro i 6 mesi della media nazionale) ai 6,8 mesi del mese di luglio (con una media nazionale leggermente superiore, pari a 7 mesi)

Fonte: Vostrisoldi.it

http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/roma-il-mercato-immobiliare-frena-a-luglio/2199/

Toscano segnala infatti sul proprio business blog che a Roma il mercato immobiliare ha riscontrato un numero di compravendite inferiore del 7,8%, contro una media nazionale pari al 4,7%.
A Roma si riscontra inoltre – prosegue l’operatore immobiliare – un allungamento dei tempi medi di vendita, passati dai cinque mesi (contro i 6 mesi della media nazionale) ai 6,8 mesi del mese di luglio (con una media nazionale leggermente superiore, pari a 7 mesi)
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Case, i prezzi scendono ancora

Tecnocasa: la ripresa è vicina

Nei primi sei mesi dell’anno i prezzi delle case sono scesi ancora, ma per il mercato immobiliare la svolta sembra vicina. Nonostante il mercato sia ancora rallentato, si avvertono già i primi segnali di ripresa della fiducia e di ritorno alla normalità. Secondo le ultime stime, nel 2010 ci sarà ancora una flessione, anche se più lieve, mentre la stabilizzazione delle quotazioni avverrà nel 2011. E’ quanto emerge da una indagine svolta dal gruppo Tecnocasa.

Numeri alla mano, nel primo semestre nei capoluoghi di provincia i prezzi sono calati in media del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una riduzione più lieve nelle grandi città (-2,7%) e nell’hinterland delle metropoli (-2,3%).

Tra le città maggiori, il calo più ampio è stato registrato a Napoli con il 3,8%. A seguire Bologna (-3,1%) e Genova (-3,1%). Roma registra una diminuzione del 2,8%, Milano dell’1,7%. A perdere valore sono soprattutto le abitazioni periferiche, mentre restano sostanzialmente stabili i prezzi in centro città. Nell’hinterland, invece, è il bolognese a registrare il ribasso maggiore sui prezzi degli immobili, pari al 4%. Seguono quello fiorentino (-2,8%) e quello milanese (-2,7%).

Si allungano ancora i tempi della compravendita. E per gli acquirenti l’aspetto più importante rimane il prezzo dell’immobile: si preferisce così una casa ristrutturata o di nuova costruzione a una usata, dando più importanza al rapporto prezzo/qualità.

A comprare sono soprattutto persone tra i 18 e i 44 anni (71,5% del totale), spesso lavoratori dipendenti (64,5%) e in cerca di prima casa o casa di sostituzione (77,9% delle compravendite del semestre).

A luglio gli italiani in cerca di casa hanno preferito la tipologia del trilocale, con il 36,3% delle preferenze. A seguire il bilocale con il 28,2% delle richieste e il quattro locali con il 21,8%. A Milano, Napoli e Roma la maggioranza della domanda si concentra invece sui bilocali. Nelle altre grandi città si registra un aumento della concentrazione della domanda sui trilocali dal momento che chi può, alla luce della diminuzione dei prezzi, prova ad acquistare un taglio più grande.

Fonte: Tgcom.it

http://www.tgcom.mediaset.it/economia/articoli/articolo460532.shtml

Come acquistare case e immobili all’asta

A DOMANDA … RISPOSTA:
1) COME POSSO ESSERE INFORMATO SULLE VENDITE?
Ci sono 3 canali: la stampa (quotidiani, free press, riviste specializzate); il web (ordinanza di  vendita, perizia e foto); le “cancellerie vendite immobiliari” presso i Tribunali.
2) E’ POSSIBILE VISIONARE L’IMMOBILE?
Devi contattare il Custode che è l’ ”agente immobiliare” che ti informa sul percorso da seguire,  ti mostra la perizia e gli altri documenti, ti accompagna a visionare i beni e ti affianca fino alla  vendita.
3) COME FACCIO A PARTECIPARE ALL’ASTA?
Devi compilare l’offerta d’acquisto che deve obbligatoriamente contenere oltre ai dati  anagrafici, anche l’indicazione del bene o del Lotto, il prezzo offerto,  tempi e modalità di  pagamento del saldo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
Inoltre devi cauzionare l’offerta col 10% del prezzo offerto a mezzo A/C non trasferibile o  versamento su apposito libretto bancario/postale, intestati alla Procedura Esecutiva Immobiliare.  Infine devi depositare l’offerta, con l’assegno o la ricevuta del versamento.
4) QUALI SONO I TEMPI TECNICI E COME DEVO PROCEDERE PER LA GARA?
Il punto di partenza è leggere l’Ordinanza di Vendita in cui il Giudice “ordina” determinate cose e dà indicazioni sulle modalità di partecipazione (termine in cui presentare le offerte, il prezzo  base per le offerte, come effettuare il deposito della cauzione, data e ora dell’udienza di vendita)
Il giorno fissato il Giudice, o il professionista delegato alla vendita, apre le buste alla presenza  degli offerenti ed esamina le offerte, procedendo come segue:
se è pervenuta una unica offerta ed è superiore di 1/5 al prezzo base, viene senz’altro accolta;
se è inferiore al prezzo base maggiorato di 1/5, si procede all’aggiudicazione, salvo dissenso del creditore, nel qual caso sarà riproposta alla successiva vendita “con incanto”;
in caso di più offerte, si procede a una gara sull’offerta più alta con aggiudicazione a favore del maggior offerente, anche in caso di assenza di gara;
se sei rappresentato da un procuratore legale, entro 3 giorni dall’aggiudicazione deve dichiarare il nome della persona a cui trasferire il bene.
5) POSSO DELEGARE QUALCUNO PER FARE L’OFFERTA E PARTECIPARE ALL’ASTA?
È  possibile che l’offerta sia firmata direttamente da un avvocato, su delega della persona  interessata, che parteciperà all’udienza “per persona da nominare” ed entro 3 gg. dovrà dichiarare   in Cancelleria ilnome della persona da cui ha ricevuto la delega. Premesso che all’udienza di  vendita deve necessariamente partecipare chi ha firmato la domanda, se l’offerente NON può  partecipare può dare delega con sottoscrizione autenticata a qualsiasi persona o a un  professionista.
6) L’AGGIUDICAZIONE E’ DEFINITIVA?
Si dice che l’aggiudicazione è provvisoria perché devi ancora: versare il saldo prezzo entro il termine fissato, versare l’importo per le spese di trasferimento, depositare in Canc. la ricevuta del versamento.
Solo nel caso di vendita “con incanto”, è possibile che, nei 10 giorni successivi, siano fatte offerte d’acquisto, purchè superiori di 1/5 al prezzo di aggiudicazione, e cauzionate col doppio della somma versata per la gara precedente. A questa gara possono partecipare: gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario e gli offerenti alla precedente gara.
7) A COSA SERVE LA CAUZIONE E COSA SUCCEDE SE NON MI AGGIUDICO IL BENE?
Se ti aggiudichi il bene, il 10% verrà scalato dal saldo prezzo di aggiudicazione. Se NON ti aggiudichi il bene, la cauzione verrà restituita a fine udienza, se trattasi di A/C, o ti viene dato mandato per prelevare l’intera somma versata sul medesimo istituto bancario/postale. Le uniche spese perse consistono nel bollo da euro 14,63 applicato alla domanda. Se NON partecipi alla gara, senza giustificato e documentato motivo, ti verrà trattenuto 1/10 della cauzione versata a favore della Procedura.
8) COSA SUCCEDE SE NON VERSO IL SALDO PREZZO NEI TEMPI E MODI STABILITI?
Se superi il termine stabilito (generalmente di 60 giorni), o la proroga eventualmente ottenuta, il Giudice  dichiara la decadenza dell’aggiudicazione e pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa: il bene viene poi riproposto all’incanto. Se il nuovo prezzo di aggiudicazione, sommato alla cauzione confiscata, è inferiore rispetto all’aggiudicazione precedente, sei tenuto a versare la differenza alla Procedura.
9) POSSO COMPRARE CON UN MUTUO?
Puoi rivolgerti al tuo istituto di fiducia o ottenere un finanziamento, assistito da garanzia ipotecaria, rivolgendoti alle Banche convenzionate.
10) L’IMMOBILE AGGIUDICATO MI VERRA’ TRASFERITO LIBERO DA OGNI AGGRAVIO?
Il Giudice, con il Decreto di Trasferimento, ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e i pignoramenti, anche se il prezzo di aggiudicazione non sarà sufficiente a soddisfare tutti i creditori.
ATTENZIONE: L’immobile viene venduto a corpo e non a misura e, con esso, vengono trasferite eventuali servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Ecco perché bisogna leggere attentamente la perizia di stima.
11) LA TASSA DI REGISTRO E’ COSI’ ALTA?
Se hai diritto all’agevolazione fiscale per la prima casa, lo devi dichiarare subito al Cancelliere.
12) SE L’IMMOBILE E’ OCCUPATO DAL DEBITORE?
Se il Giudice ha precedentemente emesso un Ordine di Liberazione, il Custode Giudiziario provvede direttamente alla sua esecuzione (l’ordinanza costituisce titolo esecutivo ai fini del rilascio, anche nei confronti del terzo privo di titolo opponibile). Se l’immobile è occupato da terzo, intima lo sfratto per finita locazione o per morosità; se è occupato dal debitore, agisce per il rilascio. L’esecuzione avviene di norma tra l’aggiudicazione e il pagamento del saldo prezzo.
In caso di necessità il Custode prende contatto con la Forza Pubblica per il rilascio forzoso. Partecipa alla liberazione ed effettua foto o riprese dei beni da inventariare.
13) SE CI SONO SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE?
Sei tenuto a pagare quelle dell’anno in corso e del precedente.
14) ALTRO DA SAPERE?
non c’è garanzia per vizi della cosa;
la vendita può essere risolta per mancanza di qualità promesse (dottrina);
la vendita può essere risolta per mancanza di qualità essenziali;
la vendita può essere risolta o il compratore può ottenere una riduzione del prezzo se la cosa venduta è gravata da oneri o diritti reali o personali, non apparenti, che ne diminuiscono il libero godimento.

Occasioni e buoni affari. Ma attenzione, ci vuole preparazione e prudenza. 14 cose da sapere

A DOMANDA … RISPOSTA:

1) COME POSSO ESSERE INFORMATO SULLE VENDITE?

Ci sono 3 canali: la stampa (quotidiani, free press, riviste specializzate); il web (ordinanza di  vendita, perizia e foto); le “cancellerie vendite immobiliari” presso i Tribunali.

2) E’ POSSIBILE VISIONARE L’IMMOBILE?

Devi contattare il Custode che è l’ ”agente immobiliare” che ti informa sul percorso da seguire,  ti mostra la perizia e gli altri documenti, ti accompagna a visionare i beni e ti affianca fino alla  vendita.

3) COME FACCIO A PARTECIPARE ALL’ASTA?

Devi compilare l’offerta d’acquisto che deve obbligatoriamente contenere oltre ai dati  anagrafici, anche l’indicazione del bene o del lotto, il prezzo offerto,  tempi e modalità di  pagamento del saldo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

Inoltre devi cauzionare l’offerta col 10% del prezzo offerto a mezzo A/C non trasferibile o  versamento su apposito libretto bancario/postale, intestati alla Procedura Esecutiva Immobiliare.  Infine devi depositare l’offerta, con l’assegno o la ricevuta del versamento.

4) QUALI SONO I TEMPI TECNICI E COME DEVO PROCEDERE PER LA GARA?

Il punto di partenza è leggere l’Ordinanza di Vendita in cui il Giudice “ordina” determinate cose e dà indicazioni sulle modalità di partecipazione (termine in cui presentare le offerte, il prezzo  base per le offerte, come effettuare il deposito della cauzione, data e ora dell’udienza di vendita)

Il giorno fissato il Giudice, o il professionista delegato alla vendita, apre le buste alla presenza  degli offerenti ed esamina le offerte, procedendo come segue:

se è pervenuta una unica offerta ed è superiore di 1/5 al prezzo base, viene senz’altro accolta;

se è inferiore al prezzo base maggiorato di 1/5, si procede all’aggiudicazione, salvo dissenso del creditore, nel qual caso sarà riproposta alla successiva vendita “con incanto”;

in caso di più offerte, si procede a una gara sull’offerta più alta con aggiudicazione a favore del maggior offerente, anche in caso di assenza di gara;

se sei rappresentato da un procuratore legale, entro 3 giorni dall’aggiudicazione deve dichiarare il nome della persona a cui trasferire il bene.

5) POSSO DELEGARE QUALCUNO PER FARE L’OFFERTA E PARTECIPARE ALL’ASTA?

È  possibile che l’offerta sia firmata direttamente da un avvocato, su delega della persona  interessata, che parteciperà all’udienza “per persona da nominare” ed entro 3 gg. dovrà dichiarare   in Cancelleria ilnome della persona da cui ha ricevuto la delega. Premesso che all’udienza di  vendita deve necessariamente partecipare chi ha firmato la domanda, se l’offerente NON può  partecipare può dare delega con sottoscrizione autenticata a qualsiasi persona o a un  professionista.

6) L’AGGIUDICAZIONE E’ DEFINITIVA?

Si dice che l’aggiudicazione è provvisoria perché devi ancora: versare il saldo prezzo entro il termine fissato, versare l’importo per le spese di trasferimento, depositare in Canc. la ricevuta del versamento.

Solo nel caso di vendita “con incanto”, è possibile che, nei 10 giorni successivi, siano fatte offerte d’acquisto, purchè superiori di 1/5 al prezzo di aggiudicazione, e cauzionate col doppio della somma versata per la gara precedente. A questa gara possono partecipare: gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario e gli offerenti alla precedente gara.

7) A COSA SERVE LA CAUZIONE E COSA SUCCEDE SE NON MI AGGIUDICO IL BENE?

Se ti aggiudichi il bene, il 10% verrà scalato dal saldo prezzo di aggiudicazione. Se NON ti aggiudichi il bene, la cauzione verrà restituita a fine udienza, se trattasi di A/C, o ti viene dato mandato per prelevare l’intera somma versata sul medesimo istituto bancario/postale. Le uniche spese perse consistono nel bollo da euro 14,63 applicato alla domanda. Se NON partecipi alla gara, senza giustificato e documentato motivo, ti verrà trattenuto 1/10 della cauzione versata a favore della Procedura.

8) COSA SUCCEDE SE NON VERSO IL SALDO PREZZO NEI TEMPI E MODI STABILITI?

Se superi il termine stabilito (generalmente di 60 giorni), o la proroga eventualmente ottenuta, il Giudice  dichiara la decadenza dell’aggiudicazione e pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa: il bene viene poi riproposto all’incanto. Se il nuovo prezzo di aggiudicazione, sommato alla cauzione confiscata, è inferiore rispetto all’aggiudicazione precedente, sei tenuto a versare la differenza alla Procedura.

9) POSSO COMPRARE CON UN MUTUO?

Puoi rivolgerti al tuo istituto di fiducia o ottenere un finanziamento, assistito da garanzia ipotecaria, rivolgendoti alle Banche convenzionate.

10) L’IMMOBILE AGGIUDICATO MI VERRA’ TRASFERITO LIBERO DA OGNI AGGRAVIO?

Il Giudice, con il Decreto di Trasferimento, ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e i pignoramenti, anche se il prezzo di aggiudicazione non sarà sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

ATTENZIONE: L’immobile viene venduto a corpo e non a misura e, con esso, vengono trasferite eventuali servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Ecco perché bisogna leggere attentamente la perizia di stima.

11) LA TASSA DI REGISTRO E’ COSI’ ALTA?

Se hai diritto all’agevolazione fiscale per la prima casa, lo devi dichiarare subito al Cancelliere.

12) SE L’IMMOBILE E’ OCCUPATO DAL DEBITORE?

Se il Giudice ha precedentemente emesso un Ordine di Liberazione, il Custode Giudiziario provvede direttamente alla sua esecuzione (l’ordinanza costituisce titolo esecutivo ai fini del rilascio, anche nei confronti del terzo privo di titolo opponibile). Se l’immobile è occupato da terzo, intima lo sfratto per finita locazione o per morosità; se è occupato dal debitore, agisce per il rilascio. L’esecuzione avviene di norma tra l’aggiudicazione e il pagamento del saldo prezzo.

In caso di necessità il Custode prende contatto con la Forza Pubblica per il rilascio forzoso. Partecipa alla liberazione ed effettua foto o riprese dei beni da inventariare.

13) SE CI SONO SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE?

Sei tenuto a pagare quelle dell’anno in corso e del precedente.

14) ALTRO DA SAPERE?

non c’è garanzia per vizi della cosa;

la vendita può essere risolta per mancanza di qualità promesse (dottrina);

la vendita può essere risolta per mancanza di qualità essenziali;

la vendita può essere risolta o il compratore può ottenere una riduzione del prezzo se la cosa venduta è gravata da oneri o diritti reali o personali, non apparenti, che ne diminuiscono il libero godimento.

Fonte: Soldionline.it

http://www.soldionline.it/finanza-personale/immobiliare/come-acquistare-case-e-immobili-all-asta

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