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Scadenza Ici 16 Dicembre: esenzioni e chi deve Pagare. Le regole.

Scade il prossimo giovedì 16 dicembre il termine ultimo per pagare l’Ici 2010.

I contribuenti proprietari di una o più abitazioni dovranno, dunque, pagare la tassa di proprietà sul proprio possedimento. Esclusi i proprietari degli immobili adibiti a dimora abituale del contribuente.

Secondo la legge, infatti, la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica ma si può dimostrare anche che la dimora abituale è collocata in unimmobile diverso da quello di residenza, per esempio, se si è impiegati in una città diversa da quella in cui si risiede, escluse dalle unità immobiliari delle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il beneficio si estende anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci, la casa del coniuge separato o divorziato assegnata in uso gratuito all’ex coniuge, a condizione che il proprietario non sia titolare di altro immobile a uso abitativo sito nello stesso comune, gli immobili degli Iacp assegnati.

L’esenzione Ici tocca anche le fattispecie di assimilazione che i comuni hanno adottato in applicazione di precise disposizioni di legge, e che sono due: l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; e l’unità immobiliare non affittata in proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero.

Esclusi, infine, l’immobile non affittato posseduto in Italia da un cittadino iscritto all’Aire (elenco dei residenti all’estero) e l’immobile concesso in locazione a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale.

Autore: Marianna Quatraro

Fonte: BusinessOnLine.it

http://www.businessonline.it/news/11841/Scadenza-Ici-16-Dicembre-esenzioni-e-chi-deve-pagare-Le-regole.html

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Affitti completamente liberi: niente regole fisse nelle case vacanza

Per chi valgono . Per chi da in locazione:

a)una casa per le vacanze, per breve periodo;

b) un box auto;

c) una casa classificata dal Catasto come di lusso (cioè inserita nella categoria A/1);

d) una casa classificata dal Catasto come villa (cioè inserita nella categoria A/8);

e) una casa vincolata dalla Soprintendenza come bene storico, artistico o culturale, ai sensi delle leggi statali .

Gli immobili vincolati o classificati in A/1, A/8 o A/9 possono essere affittati anche con il canone concordato.

E’ fonte di discussione se tra gli affitti liberi rientrano le foresterie, che comunque prevedono la locazione per periodi brevi da parte di società ai propri dipendenti.

Durata del contratto. Massimo 30 anni, minimo libero.. Quando non è specificata nel contratto:

a) se l’immobile non è arredato, un anno;

b)se l’immobile è arredato, quella a cui si riferisce il pagamento del canone (cioè se si è pagato un affitto mensile, è un mese).

Canone. Completamente libero, secondo accordi tra proprietario e inquilino.

Aggiornamenti del canone. Si possono decidere liberamente:

a)ogni quanto tempo farli (per esempio, ogni anno);

b) secondo quale meccanismo (per esempio, aumentare il canone ogni anno della stessa percentuale dell’inflazione);

c) con quale procedura (per esempio, richiesta del padrone di casa all’inquilino con lettera raccomandata).

Cauzione alla firma del contratto. Libera.

Suddivisione spese tra proprietario e inquilino. Quella stabilita dal codice civile, e cioè al proprietario le spese di manutenzione straordinaria a all’inquilino le piccole riparazioni, salvo che non si siano raggiunti altri accordi contrattuali Negli affitti a uso vacanze è comune anticipare un forfait a titolo di copertura delle spese.

Disdetta. Automatica, senza bisogno di comunicazione da parte del proprietario o dell’inquilino, ma solo se vi è termine di scadenza.

Rinnovo del contratto. Non è automatico. Può essere stabilito per un periodo liberamente deciso da proprietario e inquilino.

Sconti fiscali. Per il proprietario:

il 15% del canone, da denunciare sulla dichiarazione dei redditi. Per le foresterie a favore dei dipendenti, deduzione totale per tre anni dall’Ires del canone e delle spese.

Per l’inquilino: nessuno.

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamminstratori

Locazioni a studenti universitari: tetto alle richieste nelle sedi universitarie

Dove. Nei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati ovvero di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali

Per chi valgono . Per chi affitta a studenti universitari o comunque a studenti che seguono corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario. Si può affittare anche a un gruppo di studenti.

Durata del contratto. Minimo 6 mesi, massimo 3 anni, con rinnovo automatico per lo stesso periodo, alla prima scadenza, salvo disdetta dell’inquilino.

Canone. Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali,in appositi accordi territoriali. Dipende essenzialmente dalle zone dei comuni, dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue condizioni.

Aggiornamenti del canone. Di regola, esclusi, salvo diversi accordi locali.

Cauzione alla firma del contratto. Massimo tre mesi di deposito cauzionale. Se esiste, il proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale al 2,5% annuo

Suddivisione spese tra proprietario e inquilino.. Quella stabilita dall’allegato G  al Dm Infrastrutture 30 dicembre 2002.

Spese di registrazione del contratto. Al 50% tra inquilino e proprietario.

Disdetta. L’inquilino può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di pluralità di inquilini, ciò è consentito anche ad uno solo firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di affitto.

Prelazione all’acquisto dell’inquilino. Solo se concessa contrattualmente.

Rinnovo del contratto. Rinnovo automatico, salvo disdetta. Alla prima scadenza è possibile solo la disdetta dell’inquilino.

Sconti fiscali. Previsti per il proprietario solo nei comuni ad alta tensione abitativa. Consistono in:

a) “sconto” del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la laguna di Venezia);

b) riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del contratto.

c) a partire dal 1999 i comuni possono (ma non sono costretti) concedere un’aliquota Ici più bassa a chi affitta come abitazione principale.

Per l’inquilino:

Nessuno, salvo norme locali.

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamminstratori

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