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Casa, Mutuo Prima Casa si chiede poco prima degli “anta”
Ha in media 36 anni chi chiede un mutuo per la prima casa.
Secondo i dati diffusi oggi da Mutui.it l’indipendenza economica in Italia si raggiunge molto tardi. Chi vuole sottoscrivere un mutuo per la sua prima abitazione ha mediamente 36 anni, richiede un finanziamento di 160.000 euro (pari al 75% del valore dell’immobile che intende acquistare), è disposto ad impegnarsi per 25 anni e preferisce un tasso fisso (47% del campione).
L’indagine, che ha preso in considerazione oltre 1.000.0000 di richieste arrivate a Mutui.it negli ultimi mesi, ha anche messo in evidenza le notevoli differenze tra Nord e Sud che si registrano nella sottoscrizione dei finanziamenti per l’acquisto della prima casa: in primis la durata media del mutuo, che nelle regioni settentrionali cresce di 10 anni rispetto alla media, arrivando a 35 anni.
Si registra, invece, una sostanziale uniformità nella richiesta di finanziamenti a rata costante (circa il 12% del totale in tutta la Penisola), al Sud oltre il 54% di chi richiede un preventivo di mutuo lo fa per un finanziamento a tasso fisso.
Inoltre, è emerso che gli importi più alti per l’acquisto della prima casa vengono richiesti in Trentino Alto Adige, Lazio e Valle d’Aosta.
Decisamente più economici, per le banche, i finanziamenti in Basilicata, Calabria e Molise.
Fonte: Repubblica.it
http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=635&dt=2010-11-23&src=TLB
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Decreto legge 21 maggio 2008: abolizione ICI sulla prima casa
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2008 prevede l’abolizione del tributo comunale, con l’eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L’agevolazione tocca l’«abitazione principale» che, secondo il decreto legislativo 504 del 1992, è l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale (come box, garage, cantine).
Se l’imposta è già stata pagata, deve essere richiesto il rimborso tramite un’apposita istanza all’ufficio tributi del comune. Non è necessaria alcuna marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento.
La domanda va presentata entro cinque anni dalla data di versamento dell’imposta, mentre l’ente è tenuto al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento.
I lavoratori e pensionati che hanno già presentato il modello 730 facendo richiesta che parte del credito d’imposta fosse destinato al pagamento dell’Ici, se la tassa non è ancora stata pagata, possono presentare il modello 730 (o Unico) integrativo; in alternativa potranno effettuare la correzione con le dichiarazioni 2009.
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Risoluzione Agenzia delle Entrate del 5.10.2010: La “prima casa” si estende ad una sola pertinenza
La cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo oggetto di agevolazione prima casa sconta l’IVA con aliquota al 10%: la pertinenza acquista per attrazione la natura di immobile abitativo ma, data la normativa sulla prima casa, che consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2, C6 e C7, alla cessione della seconda pertinenza non può applicarsi l’aliquota del 4%.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E/2010, che illustra il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, al cui servizio è già posto un altro immobile della medesima categoria catastale (nella specie, si tratta di autorimesse – categoria catastale C6).
La pertinenza acquista per attrazione la natura di immobile abitativo ma – data la normativa sulla prima casa, che consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C7 (tettoie chiuse o aperte) – alla cessione della seconda pertinenza non può applicarsi l’aliquota del 4%.
La seconda pertinenza, pertanto, deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa e la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
Autore: Avv. Massimo Chimienti