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Cedolare Secca, la nuova Bozza Calderoli abbassa le Aliquote

Cedolare al 21 e 19%, niente fondo di 400 mln per gli affitti, aliquota Imu a 0,76%, imposta di scopo per finanziare opere pubbliche

Si abbassano le aliquote previste per la cedolare secca sugli affitti: per i contratti a canone concordato l’imposta sarà del 19% mentre per quelli a canone libero l’aliquota scende al 21%.

La novità è contenuta nel nuovo testo sul federalismo municipale che il ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli ha presentato ieri alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale.

Compartecipazione dei Comuni alla cedolare

Nella precedente bozza (leggi qui) le aliquote per la cedolare secca erano fissate al 23% sui canoni liberi e al 20% su quelli concordati. Nel nuovo testo dello schema di decreto è inoltre previsto che la compartecipazione alla cedolare secca dei Comuni localizzati nelle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7% per il 2011 e al 21,6% per il 2012.

Niente quoziente familiare ma blocco degli affitti

Nella nuova bozza è stato anche cancellato il fondo da 400 milioni di euro come sostegno alle famiglie con figli che vivono in una casa in affitto (quoziente familiare). Al posto di questa misura viene introdotto il blocco dell’affitto se il proprietario dell’immobile sceglie di pagare le tasse adottando la cedolare secca. In pratica, il proprietario di immobili che opta per la cedolare secca rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, a chiedere aumenti del canone, compreso l’adeguamento all’indice Istat. La scelta per la cedolare secca non avrà comunque effetto nel caso in cui il locatore non comunichi all’inquilino la sua opzione mediante lettera raccomandata con la quale rinuncia a chiedere aumenti a qualsiasi titolo.

Aliquota IMU a 0,76%

Il provvedimento prevede inoltre l’avvio, a partire dal 2014, dell’Imu, l’imposta municipale che si applica sugli immobili diversi dalla prima casa e sostituisce la componente immobiliare dell’Irpef e delle relative addizionali e l’Ici. L’Imu non si applicherà agli immobili del Vaticano e a scuole, ospedali, alberghi e oratori legati alla Chiesa. La nuova bozza stabilisce che l’aliquota per tale imposta sarà dello 0,76%, che si riduce della metà qualora l’immobile sia affittato. L’aliquota dell’Imu potrà essere aumentata dal Governo.

Imposta di scopo per finanziare le opere pubbliche

La bozza di decreto introduce anche una nuova imposta di scopo – la cui applicazione può durare fino a 10 anni – finalizzata a finanziare le opere pubbliche. Le opere finanziabili con il gettito dell’imposta andranno individuate rivedendo la disciplina della Finanziaria 2007 entro il 31 ottobre.

Critiche da Confedilizia

Le nuove modifiche al testo del decreto sul federalismo municipale hanno sollevato le critiche di Confedilizia. “Bisogna salvare la cedolare da ipotesi frutto di fantasie incomprensibili”, ha dichiarato il presidente Corrado Sforza Fogliani.

Fonte: CasaClima.com

http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6431:cedolare-secca-la-nuova-bozza-calderoli-abbassa-le-aliquote&catid=1:latest-news&Itemid=50

 

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Vantaggi e svantaggi del Contratto a “canone concordato” detto anche a “canone calmierato” o “secondo canale” della Legge n. 431/98

Accordi territoriali: non decolla il canone agevolato.

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni di immobili urbani – Legge 27 luglio 1978, n°392

 

 

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Vademecum ICI

Cos’è l’ICI, e chi la deve pagare?

ICI, nonché IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, deve essere pagata da tutti coloro che hanno un titolo di proprietà o di usufrutto su immobili, terreni agricoli e aree edificabili. Sono esclusi i detentori di nuda proprietà. Si ricorda che diventiamo soggetti passivi d’imposta dalla data di passaggio del diritto (es. data stipula atto di compravendita/donazione, per gli eredi si prende in considerazione il giorno successivo al decesso del de cuius). L’ICI è sempre dovuta tranne nei casi previsti dalla legge; il Decreto Legge n° 93, del 27/05/2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 124 del 28/05/2008, infatti stabilisce l’esclusione dal versamento dell’imposta, tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa/e pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma2, D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni). Dall’agevolazione sono però escluse le unità abitative, catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Come si calcola?

Per i fabbricati:

Le operazioni da eseguire sono:

1. La base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

2. Questa rendita va aumentata del 5 per cento (art. 3 comma 48 Legge n.662/96)

3. Alla rendita così determinata va applicato un coefficiente moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale:
– Coefficiente 100 per tutte le categorie dei gruppi A , B , C, con l’esclusione degli uffici privati (classificati nella categoria A/10) dei negozi (classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 50 per gli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e per gli immobili classificati nelle categorie del gruppo D (capannoni, alberghi, banche, cinema ecc.);
– Coefficiente 34 per i negozi ( classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi e convitti ecc). Detto coefficiente è stato rivalutato del 40% e detta rivalutazione decorre dal 03/10/2006.

4. Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5 per cento, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.

5. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.

6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota)
b) dei mesi di possesso (periodo)
c) delle seguenti detrazioni e riduzioni:
– detrazione per abitazione principale
– riduzione per inagibilità e inabitabilità;

Detrazione per abitazione principale: che cos’è? Come si applica?

La detrazione per abitazione principale resta in vigore per le unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo .
La detrazione dall’imposta dovuta  è pari a €. 103,29 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Qualora la detrazione sull’abitazione principale fosse superiore all’imposta dovuta, l’eccedenza può essere scontata sulla eventuale pertinenza.

Formula per calcolo dell’imposta Annua:

R.C. x (indice di rivalutazione) = Valore Imponibile

Valore Imponibile x Aliquota = Imposta Annua

Per i terreni agricoli

1. La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

2. Questo reddito dominicale va aumentato del 25 per cento.

3. Al reddito dominicale così determinato va applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 75.

4. Moltiplicato il reddito dominicale, (aumentato del 25 per cento, per 75), si ottiene il valore del terreno agricolo, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.

5. Applicando alla base imponibile l’aliquota prevista annualmente si ottiene l’imposta su base annua.

6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota);
b) mesi di possesso (periodo);
c) delle riduzioni previste nel caso di conduzione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
Attenzione: L’Agenzia del Territorio (catasto)  aggiorna i redditi catastali dei terreni agricoli in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati all’AGEA. Il contribuente deve verificare la propria posizione per adeguare il versamento dell’imposta alle eventuali variazioni colturali intervenute.

 

Per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per la sussistenza dell’edificabilità dell’area è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione  della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi al medesimo.
Per sapere se un’area è fabbricabile occorre rivolgersi al Comune di Suzzara – Settore Urbanistica che è tenuto, se richiesto dal contribuente, a rilasciare apposita attestazione.

L’area fabbricabile non è classificata in catasto come tale e quindi non esiste la base del calcolo, il valore imponibile è dato, dal valore venale in comune commercio ( valore commerciale) al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore venale deve essere dichiarato dal contribuente.

La Giunta Comunale delibera annualmente il valore aree fabbricabili ai fini I.C.I. al primo gennaio dell’anno di riferimento, indicando dei valori medi ordinari orientativi per categorie di aree e per zonizzazione con finalità di orientamento all’ufficio tributi.

2. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.

3. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
– della percentuale di possesso (quota);
– dei mesi di possesso.

Quando si paga?

Si può pagare in due rate:

  • Entro il 16 Giugno si versa la prima rata pari al 50% dell’imposta annua, ovvero l’intera imposta annua
  • Entro il 16 Dicembre si versa il saldo (sempre pari al 50% dell’imposta annua)

Come si paga?

  • Tramite BOLLETTINO C/C POSTALE, presso gli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini disponibili nell’ufficio ICI e negli uffici postali. Indicando gli estremi di versamento del comune ove ubicato l’immobile.
  • Tramite MOD. F24 ICI, ecco consente di poter compensare l’ICI con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (IRPEF, IVA, Ecc..). Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici triuto:

3901: abitazione principale;

3902: terreni agricoli;

3903: aree edificabili;

3904: altri immobili

Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.

Autore: Marcella Desimone

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Decreto legge 21 maggio 2008: abolizione ICI sulla prima casa

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2008 prevede l’abolizione del tributo comunale, con l’eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L’agevolazione tocca l’«abitazione principale» che, secondo il decreto legislativo 504 del 1992, è l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale (come box, garage, cantine).
Se l’imposta è già stata pagata, deve essere richiesto il rimborso tramite un’apposita istanza all’ufficio tributi del comune. Non è necessaria alcuna marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento.
La domanda va presentata entro cinque anni dalla data di versamento dell’imposta, mentre l’ente è tenuto al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento.
I lavoratori e pensionati che hanno già presentato il modello 730 facendo richiesta che parte del credito d’imposta fosse destinato al pagamento dell’Ici, se la tassa non è ancora stata pagata, possono presentare il modello 730 (o Unico) integrativo; in alternativa potranno effettuare la correzione con le dichiarazioni 2009.

Scarica il Testo

 

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