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I.

ICI: Imposta Comunale sugli Immobili, introdotta nel 1994 veniva pagata da tutti coloro titolare di proprietà o di usufrutto su immobili, terreni agricoli e aree edificabili. Nel 2008 vennero esentati i proprietari di prima casa. Da subito vennero esclusi i detentori di nuda proprietà. Soppressa nel 2012 è stata sostituita dall’IMU.

IMU: Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria prende il posto dell’Ici, dell’Irpef sugli immobili e relative addizionali. L’aliquota base e’ dello 0,76% ma i Comuni possono determinare aumenti o diminuzioni sino allo 0,3% e anche dimezzarla per le societa’. Doveva entrare in vigore nel 2014, ma è stata anticipata.

Ipoteca: Diritto Reale di Garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati: non comporta la perdita del possesso da parte del debitore-proprietario del bene stesso che è oggetto della garanzia.

ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie in Italia.

IVA: L’imposta sul valore aggiunto,  è un’imposta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione,scambio di beni e servizi. D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 che in origine gli assegnava un valore massimo del 12%.

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Il Federalismo Municipale. Tutte le novità

Il Decreto sul Federalismo Fiscale e Municipale

Lo schema di decreto sul federalismo fiscale e municipale, il cui testo è stato profondamente modificato dal Governo sulla base delle risultanze dell’esame effettuato presso la Commissione bicamerale, interviene sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l’introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell’imposta municipale (IMU).

In particolare, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a) l’intero gettito dell’Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni.

L’articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali. Ai Comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF.

Nuovi criteri di attribuzione del gettito

I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta; in prima applicazione l’assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale. Al potenziamento dell’ attività di contrasto all’evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l’ interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

E’ inoltre istituita, come sopra accennato, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cu aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato. Oltre a severe sanzioni in case di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l’applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si prevede che in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto. Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate).

Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l’addizionale IRPEF da parte dei comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile; l’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo.

Viene poi istituita, l’imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d’arte la possibilità di istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina, dell’imposta di scopo (ora prevista nella L. n. 296/2006), da stabilirsi con un DPCM che, tra l’altro, possa aumentarne la durata fini a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzi l’intero ammontare della spesa.

Umberto Bossi, il re del federalismo

Per quanto concerne l’imposta municipale (IMU), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’imposta sul reddito delle società (Ires); i Comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione ( la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit ecc..).

Lo schema di decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull’ occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l’occupazione. Si ricorda altresì che la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sta esaminando lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Fonte: ExpoItalyOnLine.it

http://www.expoitalyonline.it/federalismo-municipale-comuni-legge/articolo-001342338

 

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Vademecum ICI

 

Federalismo: IMU, Cedolare Secca, Sblocco Addizionale, le novità

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge su fisco municipale

Giunge in porto il decreto legislativo sul fisco municipale, dopo un iter parlamentare travagliato e una complessa trattativa fino all’ultimo con i Comuni e le forze parlamentari di opposizione condotta dal Ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli. Nonostante il parere del presidente della bicameralina, Enrico La Loggia, sia stato respinto con un esito del voto di parita’, dopo un vertice a Palazzo Grazioli il governo ha ceduto alle pressioni della Lega e il decreto e’ stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri. Soltanto la Commissione bilancio del Senato si e’ espressa positivamente sul parere di La Loggia. Il testo finale, che ora passa al vaglio del Quirinale per la promulgazione, ha subito una radicale trasformazione rispetto a quello approvato dal governo in prima lettura.

Imposta municipale unica (Imu) al posto dell’Ici, cedolare secca sugli affitti che pero’ vengono bloccati, sblocco dell’addizionale Irpef, compartecipazione dei Comuni all’Iva, devoluzione ai sindaci della fiscalita’ immobiliare. E ancora, imposta di soggiorno e tassa di scopo. Sono le novita’ contenute nel decreto, che sara’ applicato gradulamente a partire da quest’anno. Andra’ a regime del 2014. E’ rimasto fuori dal decreto il fondo per gli aiuti agli inquilini, con particolare riferimento alle famiglie con figli. In una bozza rielabortata da Calderoli, era pure comparso un fondo di 400 milioni, ma nelle versioni successive e’ stato cassato (sostituito dal blocco dei canoni).

IMU – parte dal 2014, si applica su tutti gli immobili esclusa la prima casa (ma su quelle di lusso di applica comunque). Prende il posto dell’Ici, dell’irpef sugli immobili e relative addizionali. L’aliquota base e’ dello 0,76% ma i Comuni possono determinare aumenti o diminuzioni sino allo 0,3% e anche dimezzarla per le societa’.

Cedolare Secca – si applica a partire dal 2011. I proprietari di immobili affittati possono scegliere di restare con l’attuale regime Irpef o la cedolare con aliquota del 21% per i canoni liberi. Per i canoni concordati scende al 19%. Nella prima versione del decreto le aliquote erano rispettivamente del 23% e del 21%. I proprietari che scelgono la cedolare rinunciano ad applicare aumenti previsti nel contratto a qualsiasi titolo, compreso l’adeguamento all’indice Istat. Gli inquilini devono essere avvertiti della scelta con lettera raccomandata. La cedolare secca sostiuisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni o le proroghe del contratto di locazione.

Fiscalità Immobiliare e Fondo di Riequilibrio – dal 2011 sono attribuite ai Comuni la cedolare secca e il 30% dell’imposta di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali. Il gettito confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, fino all’entrata in vigore del fondo perequativo previsto nella delega. Come chiesto dalle opposizioni, viene meglio specificato rispetto alla prima versione, il funzionamento di entrambi i fondi.

Addizionale Irpef – vengono sbloccate, accogliendo una richiesta dell’Anci. I Comuni che attualmente hanno un’addizionale non superiore allo 0,4% possono istituirla o aumentarla fino a quella soglia. In ogni caso non puo’ essere aumentata per piu’ dello 0,2% l’anno. Lo sblocco parte dall’anno di imposta 2010 se le relative delibere vengono approvate entro il 31 marzo 2011.

Imposta di Soggiorno – anch’essa e’ stata fortemente voluta dall’Anci. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni e i Comuni negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o d’arte possono istuire una tassa di soggiorno fino ad un massimo di 5 euro a notte. Il gettito va a finanziare interventi nel settore del turimo, comprese le strutture ricettive, interventi di manutenzione dei beni culturali ed anche i relativi servizi pubblici locali.

Imposta di Scopo – viene ampliata. Potra’ essere istituita dai Comuni per finanziare un range piu’ ampio di opere pubbliche e puo’ finanziare l’intero ammontare della spesa per l’opera.

Compartecipazione all’Iva – questa disposizione e’ stata sollecitata dal Fli (la versione precedente prevedeva la compartecipazione all’Irpef per il 2%). Ai Comuni e’ attribuita una compartecipazione al gettito Iva. La percentuale e’ fissata in misura equivalente al 2% dell’irpef. In sede di prima applicazione e in attesa della determinazione del gettito iva ripartito per Comune, l’assegnazione del gettito avviene sulla base del gettito iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

Più Controlli ai Comuni – I Comuni sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella lotta all’evasione fiscale. E i sindaci sono incentivati farlo perche’ ai municipi viene assegnato tutto maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili fantasma e il 50% (anziche’ il 30% come e’ attualmente) del maggior gettito derivante da accertamenti fiscali.

Sanzioni – a decorrere dal primo aprile 2011 le sanzioni previste per inadempimento degli obblighi di dichiarazione delle variazioni di consistenza o di destinazione sono quadruplicati. Il 75% delle sanzioni e’ devoluto al Comune di ubicazione dell’immobile interessato.

Fonte: Asca.it

http://www.asca.it/news-FEDERALISMO__IMU__CEDOLARE_SECCA__SBLOCCO_ADDIZIONALE__LE_NOVITA_-987333-ORA-.html

 

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