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Caparra: Somma di denaro, o una quantità d’altre cose fungibili, versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto, oppure come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. Consente di prevedere un risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. (art. 1385 e ss. del Codice Civile)

Catasto Edilizio: Insieme di documenti, mappe e atti, che individuano i beni immobili, definendone allocazione e confini, titolarità, e le relative rendite usate per calcolare tasse e imposte.

Cauzione: Atto di deposito di una determinata somma presso il creditore o a un terzo (p.es. una banca) come garanzia dell’esecuzione completa e regolare del contratto, che servirà per il risarcimento dei danni in caso di inadempienza.

Canone di Locazione: Si definisce così il corrispettivo versato dal conduttore al locatore a fronte dell’uso di un immobile ceduto con un contratto di locazione. Può essere libero concordato.

Categoria Catastale: Indice ufficiale di riferimento per la classificazione dei beni immobili, e la  determinazione delle rendite (legge n. 652 dell’11 settembre 1939).

Cedolare Secca: Introdotta dal 2011, è un’imposta che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione, l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto. Si mantiene l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

Classe Catastale: All’interno della categoria distingue gli immobili sono valutati in base al livello delle rifiniture, ai servizi, ai vani e alla loro posizione.

Classificazione Energetica: Disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e ss. Da intendersi anche riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (cd. A.P.E.).

Co-housing: comprende dalle 20 alle 40 famiglie che convivono come una comunità di vicinato (vicinato elettivo), e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale.

Compromesso: vedi alla voce Preliminare di Compravendita.

Concessione Edilizia: Autorizzazione amministrativa, rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, (la cosiddetta legge Bucalossi) da parte dell’autorità comunale, che consentiva l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Condominio: Si definisce tale un edificio composto da più unità immobiliari, in cui più persone sono ciascuna proprietaria di parte di esse in via esclusiva, che a loro volta vengono definite condomini.

Condono Edilizio: Serve a sanare, previa autodenuncia, fenomeni di abusivismo nell’ambito delle regole di costruzione, di ampliamento o di modifica di un fabbricato.

Credit Crunch: Letteralmente Contrazione del Credito, fenomeno per cui Banche ed altri enti finanziatori riducono le erogazioni di credito.

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Il Federalismo Municipale. Tutte le novità

Il Decreto sul Federalismo Fiscale e Municipale

Lo schema di decreto sul federalismo fiscale e municipale, il cui testo è stato profondamente modificato dal Governo sulla base delle risultanze dell’esame effettuato presso la Commissione bicamerale, interviene sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l’introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell’imposta municipale (IMU).

In particolare, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a) l’intero gettito dell’Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni.

L’articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali. Ai Comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF.

Nuovi criteri di attribuzione del gettito

I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta; in prima applicazione l’assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale. Al potenziamento dell’ attività di contrasto all’evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l’ interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

E’ inoltre istituita, come sopra accennato, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cu aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato. Oltre a severe sanzioni in case di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l’applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si prevede che in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto. Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate).

Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l’addizionale IRPEF da parte dei comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile; l’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo.

Viene poi istituita, l’imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d’arte la possibilità di istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina, dell’imposta di scopo (ora prevista nella L. n. 296/2006), da stabilirsi con un DPCM che, tra l’altro, possa aumentarne la durata fini a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzi l’intero ammontare della spesa.

Umberto Bossi, il re del federalismo

Per quanto concerne l’imposta municipale (IMU), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’imposta sul reddito delle società (Ires); i Comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione ( la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit ecc..).

Lo schema di decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull’ occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l’occupazione. Si ricorda altresì che la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sta esaminando lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Fonte: ExpoItalyOnLine.it

http://www.expoitalyonline.it/federalismo-municipale-comuni-legge/articolo-001342338

 

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Cedolare Secca su Affitti, ora è Legge

Con l’approvazione ieri alla Camera della legge sul cosiddetto federalismo fiscale, vengono introdotte alcune novità di estremo rilievo, soprattutto per la tassazione locale sugli immobili. Da mesi si era aperto un vero giallo sul destino della cedolare secca intorno al 20% da applicare sui canoni di locazione; prima annunciata in occasione dell’approvazione della legge di stabilità, poi rimandata, ma ora finalmente di nuovo introdotta, a partire dall’1 gennaio.

In concreto, il proprietario che cede un immobile in locazione abitativa, potrà optare per due nuovi regimi fiscali: un’aliquota secca del 21% sul canone a mercato libero, del 19% per il canone concordato. Le aziende che locano un immobile continueranno, invece, a sottoporre il canone all’assoggettamento Ires.

Dunque, i risparmi potrebbero essere davvero importanti, soprattutto per i redditi più alti. Infatti, più alto è il reddito del proprietario dell’immobile, più alta è l’aliquota Irpef a cui fino ad oggi l’introito del canone era assoggettato. Nel caso di redditi marginali con aliquota al 43%, ad esempio, il risparmio è del 22% sull’importo annuo del canone (43% – 21%).

Per i redditi molto bassi, ad esempio, per i proprietari che dichiarassero reddito nullo, o al di sotto della soglia degli otto mila euro (la”no tax area”), è evidente che converrà tenere il vecchio regime.

Discorso un pò più complesso per il regime agevolato, ossia per la tassazione sui canoni concordati; la legge attuale, infatti, prevede un abbattimento dell’imponibile del canone del 40,5%, il che rende più complicato il calcolo, che secondo alcuni, renderebbe la nuova cedolare secca al 19% vantaggiosa per redditi superiori a 28 mila euro annui.

Fonte: Economia.Bloglive.It

http://economia.bloglive.it/cedolare-secca-su-affitti-ora-e-legge-2778.html

 

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