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Vademecum ICI
Cos’è l’ICI, e chi la deve pagare?
ICI, nonché IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, deve essere pagata da tutti coloro che hanno un titolo di proprietà o di usufrutto su immobili, terreni agricoli e aree edificabili. Sono esclusi i detentori di nuda proprietà. Si ricorda che diventiamo soggetti passivi d’imposta dalla data di passaggio del diritto (es. data stipula atto di compravendita/donazione, per gli eredi si prende in considerazione il giorno successivo al decesso del de cuius). L’ICI è sempre dovuta tranne nei casi previsti dalla legge; il Decreto Legge n° 93, del 27/05/2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 124 del 28/05/2008, infatti stabilisce l’esclusione dal versamento dell’imposta, tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa/e pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma2, D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni). Dall’agevolazione sono però escluse le unità abitative, catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Come si calcola?
Per i fabbricati:
Le operazioni da eseguire sono:
1. La base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
2. Questa rendita va aumentata del 5 per cento (art. 3 comma 48 Legge n.662/96)
3. Alla rendita così determinata va applicato un coefficiente moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale:
– Coefficiente 100 per tutte le categorie dei gruppi A , B , C, con l’esclusione degli uffici privati (classificati nella categoria A/10) dei negozi (classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 50 per gli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e per gli immobili classificati nelle categorie del gruppo D (capannoni, alberghi, banche, cinema ecc.);
– Coefficiente 34 per i negozi ( classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi e convitti ecc). Detto coefficiente è stato rivalutato del 40% e detta rivalutazione decorre dal 03/10/2006.
4. Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5 per cento, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.
5. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.
6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota)
b) dei mesi di possesso (periodo)
c) delle seguenti detrazioni e riduzioni:
– detrazione per abitazione principale
– riduzione per inagibilità e inabitabilità;
Detrazione per abitazione principale: che cos’è? Come si applica?
La detrazione per abitazione principale resta in vigore per le unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo .
La detrazione dall’imposta dovuta è pari a €. 103,29 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Qualora la detrazione sull’abitazione principale fosse superiore all’imposta dovuta, l’eccedenza può essere scontata sulla eventuale pertinenza.
Formula per calcolo dell’imposta Annua:
R.C. x (indice di rivalutazione) = Valore Imponibile
Valore Imponibile x Aliquota = Imposta Annua
Per i terreni agricoli
1. La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
2. Questo reddito dominicale va aumentato del 25 per cento.
3. Al reddito dominicale così determinato va applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 75.
4. Moltiplicato il reddito dominicale, (aumentato del 25 per cento, per 75), si ottiene il valore del terreno agricolo, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.
5. Applicando alla base imponibile l’aliquota prevista annualmente si ottiene l’imposta su base annua.
6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota);
b) mesi di possesso (periodo);
c) delle riduzioni previste nel caso di conduzione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
Attenzione: L’Agenzia del Territorio (catasto) aggiorna i redditi catastali dei terreni agricoli in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati all’AGEA. Il contribuente deve verificare la propria posizione per adeguare il versamento dell’imposta alle eventuali variazioni colturali intervenute.
Per le aree fabbricabili
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per la sussistenza dell’edificabilità dell’area è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi al medesimo.
Per sapere se un’area è fabbricabile occorre rivolgersi al Comune di Suzzara – Settore Urbanistica che è tenuto, se richiesto dal contribuente, a rilasciare apposita attestazione.
L’area fabbricabile non è classificata in catasto come tale e quindi non esiste la base del calcolo, il valore imponibile è dato, dal valore venale in comune commercio ( valore commerciale) al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore venale deve essere dichiarato dal contribuente.
La Giunta Comunale delibera annualmente il valore aree fabbricabili ai fini I.C.I. al primo gennaio dell’anno di riferimento, indicando dei valori medi ordinari orientativi per categorie di aree e per zonizzazione con finalità di orientamento all’ufficio tributi.
2. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.
3. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
– della percentuale di possesso (quota);
– dei mesi di possesso.
Quando si paga?
Si può pagare in due rate:
- Entro il 16 Giugno si versa la prima rata pari al 50% dell’imposta annua, ovvero l’intera imposta annua
- Entro il 16 Dicembre si versa il saldo (sempre pari al 50% dell’imposta annua)
Come si paga?
- Tramite BOLLETTINO C/C POSTALE, presso gli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini disponibili nell’ufficio ICI e negli uffici postali. Indicando gli estremi di versamento del comune ove ubicato l’immobile.
- Tramite MOD. F24 ICI, ecco consente di poter compensare l’ICI con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (IRPEF, IVA, Ecc..). Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici triuto:
3901: abitazione principale;
3902: terreni agricoli;
3903: aree edificabili;
3904: altri immobili
Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.
Autore: Marcella Desimone
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Risoluzione Agenzia delle Entrate del 5.10.2010: La “prima casa” si estende ad una sola pertinenza
Catasto, Governo favorevole a proroga regolarizzazione Immobili
Ok del Governo a un ordine del giorno che sposta di un anno il termine previsto del 31 dicembre 2010
Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2011, del termine per la regolarizzazione degli immobili non ancora accatastati.
È quanto prevede un ordine del giorno presentato dal senatore Cosimo Izzo, vicepresidente del gruppo del Pdl, e accolto dal Governo nell’ambito della Legge di Stabilità approvata in via definitiva dal Senato il 7 dicembre scorso. “La norma prevede che in caso di inottemperanza l’ufficio provvederà alla definizione di una rendita presunta con addebiti delle spese a carico del contribuente nonché una sanzione da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro”, spiega una nota del gruppo Pdl al Senato.
Proroga al 31 dicembre 2011
“La proroga, sollecitata dai vari ordini professionali e da tanti cittadini, si rende necessaria – spiega il sen. Izzo – a causa delle inclementi condizioni meteorologiche e dell’eccessivo carico di lavoro dei professionisti incaricati che certamente non potranno far fronte alle incombenze del caso entro il termine del prossimo 31 dicembre. Purtroppo a causa della blindatura del provvedimento”, aggiunge Izzo, “senza modifiche non è stato possibile far approvare sin da ora la norma che prevedeva la proroga. Il governo, comunque, si è impegnato ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere la proroga del termine del 31.12.2010 al 31/12/2011 facendo slittare la validità della norma al 1 gennaio 2012. Seguirò con attenzione la problematica della proroga e conto – conclude il senatore Pdl – che possa essere inserita, entro l’anno in corso, in un prossimo provvedimento legislativo all’esame del Parlamento per venire incontro alle esigenze dei tecnici e dei cittadini”.
Dal 1° gennaio l’anagrafe immobiliare integrata
Ricordiamo che attualmente il termine per presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale è fissata al 31 dicembre 2010. L’art. 19 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 (Manovra finanziaria) ha istituito dal 1 gennaio 2011 l’anagrafe immobiliare integrata, gestita dall’Agenzia del Territorio, cioè una “banca dati” che raccoglie i dati del catasto e dei comuni, al fine di individuare il titolare dei diritti reali sugli immobili. I comuni potranno accedere a questo sistema sulla base di regole emanate dal Ministero dell’Economia.
Chi ha costruito o ampliato immobili senza registrarli al catasto, può entro il 31 dicembre 2010 sanare la propria situazione. In caso di mancata presentazione degli aggiornamenti, l’Agenzia del Territorio, nelle more della iscrizione in catasto, procede all’attribuzione di una rendita presunta. Dal 1° gennaio 2011, inoltre, sarà lanciato un monitoraggio costante del territorio, anche mediante telerilevamento e sopralluoghi sul terreno.
Scoperte 2 milioni di case fantasma
Il 30 settembre 2010 è stato il termine ultimo per la pubblicazione, da parte dell’Agenzia del Territorio, delle operazioni di rilevamento dei fabbricati nascosti al catasto, o modificati rispetto all’originale accatastamento, e di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità. Tra il 2007 e il 2009 l’Agenzia ha scovato oltre 2 milioni di case fantasma, e ha individuato anche 800 mila fabbricati censiti come rurali ma che hanno perso i requisiti di ruralità. Al 30 settembre 2010 le abitazioni nascoste al catasto che sono state regolarizzate erano 560 mila.
Fonte: CasaEClima.com
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Risoluzione Agenzia delle Entrate del 5.10.2010: La “prima casa” si estende ad una sola pertinenza
La cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo oggetto di agevolazione prima casa sconta l’IVA con aliquota al 10%: la pertinenza acquista per attrazione la natura di immobile abitativo ma, data la normativa sulla prima casa, che consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2, C6 e C7, alla cessione della seconda pertinenza non può applicarsi l’aliquota del 4%.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E/2010, che illustra il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, al cui servizio è già posto un altro immobile della medesima categoria catastale (nella specie, si tratta di autorimesse – categoria catastale C6).
La pertinenza acquista per attrazione la natura di immobile abitativo ma – data la normativa sulla prima casa, che consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C7 (tettoie chiuse o aperte) – alla cessione della seconda pertinenza non può applicarsi l’aliquota del 4%.
La seconda pertinenza, pertanto, deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa e la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
Autore: Avv. Massimo Chimienti