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L’importanza di stipulare una buona polizza per assicurare i nostri beni
Tutti abbiamo ben presente nella nostra mente quanta fatica e quanti anni di duro lavoro sono spesso necessari per garantire a sé stessi ed alla propria famiglia quel minimo di solidità economica che serve per andare avanti e per poter pensare ad un futuro. Una sicurezza economica che può voler dire “casa di proprietà”, o anche beni mobili ma comunque di valore come l’auto. Sono beni che permettono il funzionamento del “sistema famiglia” e che per questo devono essere il più possibile tutelati da un punto di vista pratico ma anche da un punto di vista economico. Ed il modo migliore per farlo, a prezzi concorrenziali, rimangono le assicurazioni.
Se per quello che riguarda le auto questo tipo di polizze sono obbligatorie da sempre, per la casa non esiste ancora una regolamentazione specifica in materia. Tuttavia anche alla luce di quelli che sono gli altissimi costi richiesti da ogni tipo di intervento di manutenzione e riparazione di un immobile, sono sempre di più gli italiani che hanno pensato di salvaguardare il loro patrimonio più grande con una polizza assicurativa ad hoc, il cui costo peraltro è molto basso. Ma la casa e l’automobile non sono gli unici beni da tutelare. Anche le moto, seppur rappresentino un bene mobile di valore ridotto, hanno la loro importanza nelle dinamiche famigliari, soprattutto nelle grandi città dove spesso il ciclomotore è l’unica possibilità per muoversi agevolmente nel traffico.
Per le due ruote come per le automobili, la legge prevede una polizza obbligatoria ad hoc, l’RC moto. Come quelle per le case anche le polizze per le due ruote hanno un costo tutto sommato accessibile, soprattutto se acquistate su web. Si è stimato infatti che il costo annuo di una assicurazione online per la moto è mediamente inferiore ai 500 euro. In alcuni casi è ulteriormente possibile ridurne i costi optando per formule assicurative auto+moto, che portano ad un risparmio medio del 30%. Attenzione però a non ridurre il discorso relativo alla protezione dei propri beni di valore ai soli valori mobili ed immobili.
Cosa accade se uno dei due coniugi si infortuna e non ha modo di lavorare per un certo periodo di tempo? Cosa accade nella malaugurata ipotesi in cui un membro qualsiasi della famiglia si trova ad avere bisogno di cure mediche, magari anche non afferenti a gravi patologie come possono essere le cure dentistiche? In tutti questi casi quello che accade normalmente è che gli equilibri economici che mandano avanti la famiglia vanno in tilt.
E pensare che basterebbe davvero il poco per mettersi al sicuro anche questo tipo di rischi. Le assicurazioni sulla vita e quelle sanitarie sono polizze ormai consolidate in termini di mercato interno. Se le prime vengono stipulate anche a livello famigliare, per quelle sanitarie sono spesso i datori di lavoro i primi contraenti. Se così non fosse è comunque possibile accedere a formule “Light” di assicurazione sanitaria che sono accessibili dalle principali categorie lavorative come i metalmeccanici o gli impiegati.
Questo tipo di polizze offrono livelli di copertura rispetto a quelle proposte dalle classiche assicurazioni sanitarie, ma hanno costi notevolmente ridotti, alcune volte dell’ordine di poche decine di euro al mese. Tra gli eventi coperti ci sono spesso le spese dentistiche, e tutti gli infortuni o i malesseri che richiedono l’ospedalizzazione. Sia per le assicurazioni sulla vita, sia per quelle sanitarie sostenute in prima persona, è possibile fruire di una certa percentuale di detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.
Giacomo Rossini
Preliminare di Compravendita
Tra
il sig. ____________, nato a __________ il ________, residente in _____________, Via ____________, (cod. fiscale _______________), in seguito denominato “parte promittente venditrice”
e
il sig. ____________, nato a __________ il ________, residente in ______________, Via ____________, (cod. fiscale _______________), in seguito denominato “parte promissaria acquirente”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Parte promittente venditrice promette di vendere a parte promissaria acquirente, che promette di acquistare per sé o per persona, ente o società da nominare all’atto definitivo, la porzione immobiliare sita in ____________, Via ______________ n. ___, così come di seguito descritta: porzione di villino composta al piano sopraelevato da salone, camera, cameretta, doppi servizi, cucina, terrazza; al piano terra, giardino e box auto. L’interno dell’immobile sopradescritto risulta essere arredato con armadi a muro, ivi compresa la cucina con tutti i relativi elettrodomestici, oltre alla bousserie, all’impianto di allarme e di aria condizionata.
Quanto sopra risulta essere individuato e distinto presso il N.C.E.U. del Comune di ____________ con i seguenti dati catastali:
– foglio ___, particella ___;
Parte promittente venditrice consegna a parte promissaria acquirente copia dell’atto di provenienza, copia della scheda identificativa catastale e copia del regolamento di condominio delle porzioni immobiliari in oggetto.
Art. 2
Parte promittente venditrice dichiara dì avere la piena proprietà nonché l’integrale possesso e disponibilità delle porzioni immobiliari in oggetto le quali saranno libere da persone e cose entro e non oltre la data del rogito notarile relativo al definitivo atto di compravendita.
Art. 3
Parte promittente venditrice dichiara di essere perfettamente in regola con il pagamento delle spese condominiali secondo le quantità fissate dalle tabelle millesimali, che si producono in allegato unitamente ai relativi regolamenti (a titolo esemplificativo acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc.); la medesima parte dichiara, altresì, che le dotazioni di sicurezza e gli impianti sono in perfetta regola e a norma di legge, così come la relativa documentazione tecnica, amministrativa inerente i relativi collaudi e le relative certificazioni, volendone, in difetto, fornire ogni più ampia garanzia personale in merito.
Art. 4
Parte promittente venditrice dichiara che le porzioni immobiliari in oggetto sono libere da iscrizioni ipotecarie, liti in corso, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali (ed in tal senso sottoscrive per conferma lo stato delle visure ipotecarie allegata alla presente scrittura al n. ___), nonché rate di spese condominiali pregresse ed altri oneri e vincoli di alcun genere.
Parte promittente venditrice si impegna, altresì, a rilasciare comunque libere da qualsivoglia annotazione ipotecaria le unità immobiliari promesse in vendita fatto eccezione per l’atto d’obbligo in favore del Comune di ____________ trascritto il ___________al n. ______di formalità.
Art. 5
Parte promittente venditrice dichiara che non sono state deliberate dall’assemblea condominiale, per opere non ancora realizzate, spese straordinarie. In ogni caso, eventuali spese ed oneri di qualsiasi genere saranno posti a carico della parte promittente venditrice
Parte promittente venditrice dichiara che presso l’amministrazione condominiale non è costituito un fondo di riserva spese straordinarie.
Parte promittente venditrice, nel caso in cui sia separata legalmente dal coniuge, garantisce che tra le condizioni economiche della separazione non è prevista l’assegnazione in godimento delle unità immobiliari al coniuge stesso.
Art. 6
Le porzioni immobiliari in oggetto saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi tutti i beni mobili, le pertinenze e le stigliature richiamate nella descrizione di cui all’art. 1, come viste e gradite dalla parte promissaria acquirente, così come pervenute alla parte promittente venditrice, rispettivamente con atto di assegnazione del __________ da parte della ____________, a rogito del notaio ____________ di __________ (rep. n. ____, racc. n. ____), registrato il __________ e trascritto alla C.RR.II. di _________ il ____________ al n. ______d’ordine ed al n. ____ di formalità e con atto di vendita del __________ dai sigg.ri ____________ e ____________, a rogito del medesimo notaio (rep. n. ______ racc. n. ____) registrato a ____________ il __________ e trascritto alla C.RR.II. di ____________ al n. ________ d’ordine ed al n. ______di formalità di cui parte promittente venditrice è avente diritto, in forza degli atti di provenienza sopra citati.
Art. 7
Alle porzioni immobiliari in oggetto competeranno una quota di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio, quale risulta dal regolamento di condominio (e/o consortile) citato e dalle relative tabelle millesimali, che la parte promissaria acquirente si impegna e obbliga ad accettare.
Art. 8
Il rogito verrà stipulato entro e non oltre la data del ____________, che costituisce termine perentorio ed essenziale per la parte promissaria acquirente, dietro richiesta di quest’ultima, avanti a notaio dalla medesima indicato; sarà pertanto cura della parte promissaria acquirente comunicare alla parte promittente venditrice, con preavviso di 5 giorni, luogo, data ed orario del rogito definitivo di trasferimento.
Art. 9
Le spese per l’atto notarile, per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali saranno interamente a carico della parte promissaria acquirente. Gli oneri e le spese per reperire ogni documentazione tecnica ed amministrativa in genere sulle unità immobiliari in questione saranno a carico della parte promittente venditrice, come per legge.
Gli eventuali costi di registrazione della presente scrittura saranno sopportati interamente dalla parte che con il proprio comportamento inadempiente avrà originato la relativa necessità.
Art. 10
La proprietà, il possesso ed il godimento delle unità immobiliari passeranno alla parte promissaria acquirente al momento del rogito notarile e comunque entro e non oltre la data del __________; da tale data diritti e oneri faranno capo alla parte promissaria acquirente.
Parte promittente venditrice fornirà la prova del pagamento degli oneri condominiali (e/o consortili) per l’intero periodo di competenza, e cioè sino alla data del rogito.
Art. 11
La vendita avverrà a corpo e non a misura al prezzo che di comune accordo si stabilisce in € ___________# (_______________) pari ad € ___________, che la parte promissaria acquirente si impegna a pagare nei modi e nei termini seguenti:
– quanto a € _________ (__________) pari ad € _________, sono state già corrisposte dalla parte promissaria acquirente all’atto della firma della proposta d’acquisto in data ___________, che parte promittente venditrice ha già ritirato a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo;
– quanto a € ____________ (_____________) pari ad € _________, vengono corrisposte dalla parte promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che parte promittente venditrice ritira a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo;
– quanto a € ____________ (___________) pari ad € ___________, verrano corrisposte dalla parte promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al definitivo trasferimento e che parte promittente venditrice ritirerà a titolo di saldo prezzo.
Riguardo il saldo prezzo, poiché la relativa somma sarà reperita dalla parte promissaria acquirente, anche attraverso il ricorso al credito bancario e finanziario in genere, la parte promittente venditrice si impegna ad effettuare tutto quanto di propria spettanza e competenza, al fine di agevolare la parte promissaria acquirente nella concessione del prestito e nel rilascio della garanzia ipotecaria connessa; in tal senso, l’eventuale differimento della data del rogito notarile relativo al trasferimento potrà eventualmente slittare oltre la data indicata nel precedente articolo 10 nell’ipotesi che la pratica di finanziamento non fosse completamente istruita, senza che ciò possa costituire fonte di responsabilità per la parte promissaria acquirente.
Art. 12
La parte promittente venditrice dichiara e garantisce di non aver eseguito nelle porzioni immobiliari in oggetto opere non autorizzate e contrastanti con le leggi, e/o gli strumenti urbanistici vigenti eccezion fatta per quanto individuato nelle domande di condono presentate rispettivamente il __________ (prot. n. ______) ed il __________ (prot. n. ______) di cui agli allegati nn. __________ che formano parte integrante della presente scrittura e che la parte promittente venditrice sottoscrive in ogni suo singolo foglio a titolo di riconoscimento.
Art. 13
Parte promittente venditrice provvederà al pagamento di ogni eventuale sanzione pecuniaria, oblazione o onore di concessione riguardante l’unità immobiliare in oggetto e derivante da sue azioni o omissioni antecedenti la data del rogito. Parimenti sopporterà qualunque onere derivante da iscrizioni trascrizioni e vincoli non dichiarati nella presente scrittura privata. Restano in ogni caso riconosciuti tutti i diritti garantiti a favore delle parti dall’articolo 1385 del codice civile.
Art. 14
Parte promittente venditrice si dichiara edotta dell’obbligo di rendere al notaio, in sede di stipula del rogito, la dichiarazione di aver inserito negli introiti della dichiarazione dei redditi il reddito fondiario delle unità immobiliari promesse in vendita.
Art. 15
Parte promittente venditrice precisa che le unità immobiliari in oggetto sono state regolarmente edificate in base a concessione edilizia e di aver provveduto, come in atto specificato, alla sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione allegata e già in precedenza richiamata.
____________, __________
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente gli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 della presente scrittura privata.
*La bozza di contratto preliminare qui riportata è da intendersi a titolo meramente esemplificativo e descrittivo degli elementi essenziali da inserire al momento di redazione dello stesso. Resta quindi inteso che ogni modifica o aggiunta e integrazione al presente è da riferirsi al caso specifico.
Fonte: Professione-avvocato.it potete scaricare il modello da: http://www.professione-avvocato.it/formulario/c55.htm
“Bonus arredi”, una bussola
Come beneficiare della detrazione Irpef del 20%
Mobili ed elettrodomestici a portata di incentivo. Con la circolare n. 35/E del 16 luglio, l’Agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione Irpef del 20% (introdotta dal decreto legge 5/2009) a favore delle ristrutturazioni domestiche.
Beneficiari
Potranno fare richiesta del bonus tutti i contribuenti che abbiano sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%.
Il requisito per ottenere il beneficio fiscale è che gli interventi siano stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.
Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l’accesso all’ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.
Interventi ammessi
La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all’arredo dell’immobile in ristrutturazione. Tra i beni agevolabili ci sono mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, televisori e computer. Per poter ottenere la detrazione però è indispensabile effettuare l’acquisto tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un’altra disposizione normativa già riconosce – in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+ e contestuale “rottamazione” dell’usato – la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono comunque cumulabili.
Detrazione sotto la lente
La detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.
Il tetto di 10mila euro – sottolinea la circolare – deve essere riferito alla singola unità immobiliare.
Fonte: La Stampa