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Notizie d’agenzia Gennaio 2011 / 1
Fisco: SOLO AFFITTI, con cedolare secca Italia paese UE più conveniente
Con l’introduzione della ”cedolare secca” al 20% sui redditi da locazione l’Italia diventa il paese europeo piu’ conveniente per la tassazione in materia.
E’ quanto emerge da uno studio comparativo di Solo Affitti, franchising immobiliare specializzato nelle locazioni.
L’Italia sorpassa cosi’ Ungheria, Finlandia e Olanda, dove si pagano delle imposte con aliquota fissa, rispettivamente pari al 25%, 28% e 30%. Per le altre nazioni il metodo di tassazione e’ uguale a ancora in vigore fino a quest’anno nella Penisola: i redditi da locazione si sommano a quelli personali e a questi si applicano le varie aliquote previste dal fisco di ciascun paese. Nella maggior parte dei casi, fanno notare da Solo Affitti, queste aliquote erano piu’ basse di quelle attuali del sistema fiscale italiano. ”La maggior parte delle altre nazioni europee – spiega Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti – prevede la possibilita’ per i proprietari di portare in deduzione al reddito complessivo della locazione dell’immobile, una quota, spesso forfettaria, di rimborso per la gestione dell’immobile, le tasse municipali e/o l’ammortamento”.
In particolare, per un proprietario che guadagna meno di 30 mila euro e che concede in locazione il suo immobile ad un canone di 10 mila euro l’anno, spiegano da Solo Affitti, si passera’ da una tassazione di 3.230 euro a 1.700 euro. Per proprietari con redditi piu’ alti il vantaggio, naturalmente, aumenta: lo stesso proprietario che guadagnasse complessivamente sotto i 60 mila euro, avrebbe pagato 3.485 euro contro i 1.700 euro della cedolare secca.
Fonte: Asca.it
Usa: piu’ di un milione di sequestri immobiliari, record nel 2010
RealtyTrac ha individuato un numero record di quasi 2,9 milioni di procedure di sequestri immobiliari nel 2010, il 2% in piu’ che nel 2009. Tutte queste procedure, che hanno avuto inizio con una semplice lettera di notifica del pagamento tardivo, non portano necessariamente a una privazione degli alloggi a favore dei creditori del mutuatario. La banca centrale americana (Fed) aveva indicato nel mese di novembre di non prevedere alcuna riduzione delle procedure di pignoramenti negli Stati Uniti prima del 2012. I suoi dati, pero’, sono diversi da quelli di RealtyTrac, perche’ la Fed ha detto allora di puntare su 2,25 milioni di procedure eseguite nel 2010 e altrettante per l’anno successivo. La moltiplicazione delle procedure di sequestro immobiliare testimonia le difficolta’ finanziarie incontrate da milioni di famiglie americane colpite dalla disoccupazione o sottoccupazione, nonostante il miglioramento dell’economia e l’uso diffuso degli americani dei prestiti a tasso variabile (che tendono ad aumentare nel tempo). Il calo nel settore immobiliare e’ stato devastante. Uno dei dirigenti della Fed, Dennis Lockhart, ha detto lunedi’ che il 22% delle famiglie che devono ripagare un prestito, devono ai loro creditori piu’ del valore delle loro case, a volte dopo anni di rimborsi.
Fonte: Radiocor.it
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-889622/usa-piu-milione-sequestri/
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Vademecum ICI
Cos’è l’ICI, e chi la deve pagare?
ICI, nonché IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, deve essere pagata da tutti coloro che hanno un titolo di proprietà o di usufrutto su immobili, terreni agricoli e aree edificabili. Sono esclusi i detentori di nuda proprietà. Si ricorda che diventiamo soggetti passivi d’imposta dalla data di passaggio del diritto (es. data stipula atto di compravendita/donazione, per gli eredi si prende in considerazione il giorno successivo al decesso del de cuius). L’ICI è sempre dovuta tranne nei casi previsti dalla legge; il Decreto Legge n° 93, del 27/05/2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 124 del 28/05/2008, infatti stabilisce l’esclusione dal versamento dell’imposta, tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa/e pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma2, D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni). Dall’agevolazione sono però escluse le unità abitative, catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Come si calcola?
Per i fabbricati:
Le operazioni da eseguire sono:
1. La base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
2. Questa rendita va aumentata del 5 per cento (art. 3 comma 48 Legge n.662/96)
3. Alla rendita così determinata va applicato un coefficiente moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale:
– Coefficiente 100 per tutte le categorie dei gruppi A , B , C, con l’esclusione degli uffici privati (classificati nella categoria A/10) dei negozi (classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 50 per gli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e per gli immobili classificati nelle categorie del gruppo D (capannoni, alberghi, banche, cinema ecc.);
– Coefficiente 34 per i negozi ( classificati nella categoria C/1);
– Coefficiente 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi e convitti ecc). Detto coefficiente è stato rivalutato del 40% e detta rivalutazione decorre dal 03/10/2006.
4. Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5 per cento, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.
5. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.
6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota)
b) dei mesi di possesso (periodo)
c) delle seguenti detrazioni e riduzioni:
– detrazione per abitazione principale
– riduzione per inagibilità e inabitabilità;
Detrazione per abitazione principale: che cos’è? Come si applica?
La detrazione per abitazione principale resta in vigore per le unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo .
La detrazione dall’imposta dovuta è pari a €. 103,29 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Qualora la detrazione sull’abitazione principale fosse superiore all’imposta dovuta, l’eccedenza può essere scontata sulla eventuale pertinenza.
Formula per calcolo dell’imposta Annua:
R.C. x (indice di rivalutazione) = Valore Imponibile
Valore Imponibile x Aliquota = Imposta Annua
Per i terreni agricoli
1. La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
2. Questo reddito dominicale va aumentato del 25 per cento.
3. Al reddito dominicale così determinato va applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 75.
4. Moltiplicato il reddito dominicale, (aumentato del 25 per cento, per 75), si ottiene il valore del terreno agricolo, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.
5. Applicando alla base imponibile l’aliquota prevista annualmente si ottiene l’imposta su base annua.
6. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota);
b) mesi di possesso (periodo);
c) delle riduzioni previste nel caso di conduzione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
Attenzione: L’Agenzia del Territorio (catasto) aggiorna i redditi catastali dei terreni agricoli in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati all’AGEA. Il contribuente deve verificare la propria posizione per adeguare il versamento dell’imposta alle eventuali variazioni colturali intervenute.
Per le aree fabbricabili
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per la sussistenza dell’edificabilità dell’area è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi al medesimo.
Per sapere se un’area è fabbricabile occorre rivolgersi al Comune di Suzzara – Settore Urbanistica che è tenuto, se richiesto dal contribuente, a rilasciare apposita attestazione.
L’area fabbricabile non è classificata in catasto come tale e quindi non esiste la base del calcolo, il valore imponibile è dato, dal valore venale in comune commercio ( valore commerciale) al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore venale deve essere dichiarato dal contribuente.
La Giunta Comunale delibera annualmente il valore aree fabbricabili ai fini I.C.I. al primo gennaio dell’anno di riferimento, indicando dei valori medi ordinari orientativi per categorie di aree e per zonizzazione con finalità di orientamento all’ufficio tributi.
2. Applicando alla base imponibile l’aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l’imposta su base annua.
3. L’imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
– della percentuale di possesso (quota);
– dei mesi di possesso.
Quando si paga?
Si può pagare in due rate:
- Entro il 16 Giugno si versa la prima rata pari al 50% dell’imposta annua, ovvero l’intera imposta annua
- Entro il 16 Dicembre si versa il saldo (sempre pari al 50% dell’imposta annua)
Come si paga?
- Tramite BOLLETTINO C/C POSTALE, presso gli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini disponibili nell’ufficio ICI e negli uffici postali. Indicando gli estremi di versamento del comune ove ubicato l’immobile.
- Tramite MOD. F24 ICI, ecco consente di poter compensare l’ICI con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (IRPEF, IVA, Ecc..). Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici triuto:
3901: abitazione principale;
3902: terreni agricoli;
3903: aree edificabili;
3904: altri immobili
Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.
Autore: Marcella Desimone
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Decreto legge 21 maggio 2008: abolizione ICI sulla prima casa
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
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Il Governo si appresta a far pagare l’Ici alla Chiesa
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L’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed il condominio negli edifici.
Le parti comuni soggette a tassazione, il ruolo dell’amministratore e la ripartizione delle spese
La legge n. 504 del 1992 ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, la così detta ICI. Si tratta d’un tributo com’è intuibile gravante sugli immobili. A partire dal 2008 l’imposta non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (il riferimento è alla ben nota legge che ha sancito l’abolizione dell’ICI sulla prima casa).
Ai sensi del secondo comma dell’art. 1 l. n. 504/92:
“ Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
Soggetti passivi dell’imposta, ossia le persone (fisiche e giuridiche) tenute al versamento sono “ il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” (art. 3 l. 504/92)
Soggetto attivo, ossia chi accerta, liquida e riscuote l’imposta è il Comune del luogo in cui è ubicato l’immobile (art. 4 l. n. 504/92).
L’ente locale, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dalla legge, ha ampia discrezionalità nella determinazione dell’aliquota e della sua concreta applicazione. La legge specifica, inoltre,quali comunicazioni, iniziali o di variazione, debbano fare i possessori degli immobili.
Per quanto concerne il condominio è lecito domandarsi: le parti comuni sono soggette ad ICI? Se si quali?
La risposta è contenuta nella stessa legge n. 504 che oltre ad individuare specificamente le parti soggette all’imposta, chiarisce anche chi è il soggetto tenuto ad effettuare le necessarie comunicazioni ed i pagamenti della stessa.
In sostanza è possibile affermare che i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere sono soggetti al pagamento dell’ICI e delle vicende inerenti il tributo è tenuto ad occuparsi l’amministratore di condominio. In tal senso è chiara la parte finale del terzo comma dell’art. 10 l. n. 504/92 a mente della quale “ per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini”.
Come si ripartisce la spesa per il tributo?
A ben vedere, in effetti, il codice menziona le spese di conservazione, quelle per il godimento dei beni e servizi comuni ma non anche la suddivisione degli oneri fiscali.
Non v’è motivo di dubitare, tuttavia, che la ripartizione andrà fatta sulla base della c.d. tabella di proprietà. Ciò perché ognuno ha diritti e doveri in relazione alle cose comuni in proporzione ai valori millesimali della propria unità immobiliare (artt. 1118-1123 c.c. e 68 disp. att. c.c.)
Autore: Avv. Alessandro Gallucci
Fonte: CondominioWeb.com
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo449.ashx
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