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Qualche informazione in più sui riscaldamenti a pavimento
Oggi con il contributo dell’Impresa Edile Immobiliare M2 s.r.l. parleremo di riscaldamento a pavimento, analizzando pro e contro, per capire meglio come scegliere il riscaldamento più adatto per la tua casa, anche perché negli ultimi anni si sta istallando sempre di più il riscaldamento a pavimento, soprattutto nelle nuove abitazioni.
Il piano casa del governo Renzi
Quali sono gli aspetti riguardanti il mattone che il nuovo governo e il suo piano casa vogliono cambiare?
Argomento largamente discusso, preoccupa effettivamente molte persone. Anche nella Community di mioaffitto.it alcuni utenti si sono mostrati abbastanza preoccpuati, vediamo allora di fare chiarezza su tutte le novità in prospetti per i proprietari di immobili ed inquilini.
Lo slogan quasi utopico dice: L’economia è la svolta
In una conferenza stampa Renzi ha dichiarato:
«Il Consiglio dei Ministri ha varato un piano casada 1 miliardo e 741 millioni. Approvato il decreto legge per l’emergenza abitativa. È una risposta all’esigenza di casa, casa in affitto, casa a canone concordato, in favore delle famiglie colpite dalla crisi”.
Il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi ha affermato che il decreto legge per l’emergenza abitativa è da considerare una risposta all’esigenza e soprattutto al diritto di qualsiasi cittadino di poter contare su di un tetto.
Il governo assicura: meno tasse per chi opta di affittare casa a canone concordato con la cedolare secca, detrazioni più alte per gli inquilini che attestino avere un reddito basso.
La panoramica che ci descrive il Sunia (Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari) è allarmante:
“Nei primi sei mesi del 2013 sono arrivate già oltre 2.000 richieste di sfratto e quasi tutte per morosità, generalmente in-colpevole perché legata alla perdita di un reddito da lavoro. Mentre sono oltre 8.000 le famiglie in lista di attesa per una casa popolare, a fronte delle 400 che hanno visto soddisfatta la loro richiesta nelle graduatorie”.
Le mosse previste dal governo vertereamnno sui seguente 3 punti:
- Sostegno all’affitto a canone concordato
- Ampliamento dell’offerta di alloggi popolari
- Sviluppo dell’edilizia residenziale sociale
Si ha la necessità di un sostegno economico veloce e per questo motivo saranno posti 200 milioni di euro nel Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e nel il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
- Aliquota della cedolare secca verrà ridotta dal 20% al 15% per chi affitta a canone concordato
- Recupero degli immobili e degli alloggi di Edilizia Pubblica (Ex Iacp). Stanziati 400 millioni di euro con cui finanziare 12.000 alloggi con adeguamento energetico a antisismici.
- Finanziamento di 67,9 milioni di euro per 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (cioè a tutti coloro che hanno un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro, con persone con più di 65 anni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione)
Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico
Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.
Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.
Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.
Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.
Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.
In conclusione, la detrazione del 55% dalla imposte sui redditi viene riconosciuta anche nel caso in cui il fabbricato, oggetto dell’ intervento di riqualificazione energetica, è classificato come unità collabente a seguito di un evento sismico, fermo restando la presenza di un sistema di riscaldamento, avente la qualifica di impianto termico, all’ interno del fabbricato oggetto dell’ intervento.
Per saperne di più
L’ impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Fonte: Mondocasablog.com