S.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z.

 

S.

Sanatoria: Istituto del diritto amministrativo italiano. Con essa la pubblica amministrazione sana un atto amministrativo illegittimo (abuso) perché privo dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento.

SCIA: La Legge 122/2010 ha modificato l’Art 19 della Legge 241/1990 e sostituito la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). con l’intento di semplificare l’apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio.

Servitù: Diritto Reale minore di godimento su cosa altrui, consistente in “un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario” (art. 1027 del codice civile italiano).

Sfratto:  Atto giudiziario con il quale, il locatore richiede al Giudice di ordinare all’inquilino di riconsegnargli l’immobile, per decorrenza dei termini, detenzione sine titulo o per morosità.

Spread: Differenza tra il prezzo più basso a cui un venditore è disposto a vendere e il prezzo più alto che un compratore è disposto. (vedi post collegato)

Successione: Si dice di subentro in un rapporto giuridico di un soggetto giuridico, detto successore o avente causa, ad un altro soggetto giuridico, detto autore odante causa.

Surroga: Avviene quando un soggetto terzo subentra nel credito.

 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z.

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Pubblicato il 30 giugno 2013, in glossario con tag , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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