L’Amministratore può chiedere i Debiti solo al Proprietario della Casa
Nel Condominio il pagamento degli Oneri di Gestione delle Parti Comuni grava solo sul Proprietario dell’Appartamento.
Se c’è un’azione di recupero della quota di spese di competenza dell’immobile, è “passivamente legittimato” solo il vero proprietario della casa e non anche chi possa apparire tale.
La Corte Suprema (sentenza n. 574/11) ha annullato il decreto ingiuntivo emesso da un Giudice di pace nell’ambito di un giudizio secondo equità (inferiore a 1100 euro) contro chi si era sempre comportato come proprietario per moltissimi anni malgrado l’appartamento fosse della moglie. Il comportamento era apparso tale da giustificare la tutela dell’apparenza del diritto e quindi del terzo di buona fede, ossia, nel caso concreto dell’amministratore del condominio.
L’esigenza di individuare con certezza chi é tenuto al pagamento nasce dal carattere reale delle obbligazioni nel condominio. La ripartizione delle spese comuni (art. 1123, comma 1 c.c.) grava, salvo diversa convenzione, su ciascun condomino in base a un criterio che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così non considera rilevante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri.
Fonte: LaStampa.it
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/casa-condominio/news/articolo/lstp/388918/
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Pubblicato il 14 febbraio 2011, in Legislazione con tag amministratore, appartamento, art.1123, c.c., casa, condominio, Corte Suprema, debiti, decreto ingiuntivo, diritto, Giudice di Pace, obbligazioni, proprietario, sentenza n.574/11. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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