L’Amministratore di Condominio
Secondo la definizione della ELTI, l’amministratore è “colui che su mandato degli aventi diritto gestisce un immobile e/o un condominio”.
Il Codice Civile prevede le “Attribuzioni dell’amministratore” all’art.1130, una figura che è comunque regolamentata dalle norme sul mandato. A parte il secondo punto dell’articolo, che stabilisce che alla fine dell’anno di gestione l’amministratore deve dare il rendiconto all’Assemblea, vediamo cosa dice l’art.1130.
In base a quest’articolo, l’amministratore condominiale:
1. È organo esecutivo e tutelatore del condominio in base al regolamento;
2. Disciplina l’uso delle cose comuni al fine del miglior godimento possibile della cosa comune;
3. Riscuote le quote occorrenti alla gestione ordinaria e alla conservazione dei servizi del condominio;
4. Compie gli atti conservativi dei diritti del condominio.
L’amministratore è figura incaricata da un rapporto di mandato a compiere una serie di atti per conto di varie di persone titolari di una proprietà indivisa (ed indivisibile). Dato che questa pluralità non ha figura giuridica, occorre che qualcuno rivesta questa “responsabilità”: infatti, la figura giuridica non è solo una figura di rappresentanza o volta all’espletamento di alcune funzioni, ma riveste anche la responsabilità civile e penale del Condominio. Il mandato conferito è disciplinato dall’art.1703 sgg.del Codice civile, articoli che stabiliscono responsabilità del mandatario (art.1710-1718) e diritti/doveri del mandante (1710-1753).
con il contributo di
studio Amministrazione Condominiale Mc Roma – www.studiocavallaro.eu – info@studiocavallaro.eu
Pubblicato il 11 gennaio 2011, in Legislazione, Post con tag amministratore, codice civile, condominiale, condominio, cosa comune, ELTI, immobile, mandato, uso. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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