Spese Condominiali, l’obbligo di contribuzione sorge al momento dell’effettuazione dell’intervento

L’obbligo di contribuire alle spese condominiali sorge al momento dell’effettuazione dell’intervento e non al momento in cui quello stesso intervento viene deliberato.

Se si vende l’unità immobiliare ubicata in condominio, il soggetto obbligato è colui che era condomino al momento della realizzazione dei lavori. Si è così espresso il Tribunale di Napoli, conformandosi all’ormai consolidato orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il caso
Un condomino, vistosi ingiungere il pagamento di una somma per oneri condominiali arretrati, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone l’annullamento trattandosi di lavori deliberati prima del suo acquisto. In ragione di ciò chiamava in causa il precedente proprietario. Il tutto ruotava attorno ad una serie di spese deliberate ed eseguite in parte prima della vendita, in parte in un momento successivo. Il giudice partenopeo, aderendo al consolidato indirizzo giurisprudenziale, afferma che “l’obbligazione sorge al momento della esecuzione delle opere, in quanto la realizzazione delle opere determina un incremento del valore dell’immobile compravenduto che giustifica l’imputazione del costo degli stessi al soggetto che beneficia di detto incremento e che n’è proprietario al momento della concreta esecuzione delle opere”. Pertanto, il Tribunale, pur confermando l’operatività del vincolo di solidarietà “diretta a tutelare il più possibile il condominio per quanto riguarda le spese condominiali relative al periodo precedente il trasferimento di proprietà”, condannava l’attuale condomino al pagamento di quanto di sua spettanza proprio in virtù del principio dell’insorgenza dell’obbligazione al momento dell’effettuazione dell’intervento.

Fonte: LaStampa.it

http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/casa-condominio/news/articolo/lstp/375486/

 

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Pubblicato il 18 novembre 2010, in Bollettino immobiliare, Legislazione con tag , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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