Decreto legge 21 maggio 2008: abolizione ICI sulla prima casa

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2008 prevede l’abolizione del tributo comunale, con l’eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L’agevolazione tocca l’«abitazione principale» che, secondo il decreto legislativo 504 del 1992, è l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale (come box, garage, cantine).
Se l’imposta è già stata pagata, deve essere richiesto il rimborso tramite un’apposita istanza all’ufficio tributi del comune. Non è necessaria alcuna marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento.
La domanda va presentata entro cinque anni dalla data di versamento dell’imposta, mentre l’ente è tenuto al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento.
I lavoratori e pensionati che hanno già presentato il modello 730 facendo richiesta che parte del credito d’imposta fosse destinato al pagamento dell’Ici, se la tassa non è ancora stata pagata, possono presentare il modello 730 (o Unico) integrativo; in alternativa potranno effettuare la correzione con le dichiarazioni 2009.

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Pubblicato il 29 ottobre 2010, in Legislazione con tag , , , , , , , , , , , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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