Sentenza Corte di Cassazione n. 18001 del 5 agosto 2010.

“Ove il termine di irrevocabilità della proposta contrattuale, ex art. 1329 cod. civ., sia fissato dalle parti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l’esistenza stessa della sua apposizione alla proposta.”

Autore: Avv. Massimo Chimienti

Commento

La sentenza è chiarissima. L’unica cosa che bisogna quindi ricordare è che il termine di scadenza della proposta (irrevocabilità) non può coincidere con quello di esecuzione dell’obbligazione ma deve essere antecendente nel tempo nella misura congrua per cui il promissario acquirente e il promittente venditore possano esperire tutte le formalità necessarie al corretto adempimento.

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Pubblicato il 14 ottobre 2010, in Legislazione con tag , , , , , , , , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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