Codice Civile – Libro Quarto: Delle obbligazioni Titolo III: Dei singoli contratti

Capo III: Della permuta

Art. 1552 Nozione
La permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (1376).

Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1223).

Art. 1554 Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili (1470 e seguenti).

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Pubblicato il 21 luglio 2010, in Legislazione con tag , , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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