Della mediazione
Art. 1754 (Mediatore); Art. 1755 (Provvigione); Art. 1756 (Rimborso delle spese); Art. 1757 (Provvigione nei contratti condizionali o invalidi); Art. 1758 (Pluralità di mediatori); Art. 1759 (Responsabilità del mediatore); Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale); Art. 1761 (Rappresentanza del mediatore); Art. 1762 (Contraente non nominato); Art. 1763 (Fideiussione del mediatore); Art. 1764 (Sanzioni); Art. 2950 (Prescrizione del diritto del mediatore)
Codice Civile – Sezione: Obbligazioni
Art. 1754: Mediatore
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755: Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756: Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.
Art. 1757: Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno
col verificarsi della condizione. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità.
Art. 1758: Pluralità di mediatori
Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759: Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Art. 1760: Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 – Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Art. 1762 – Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763 – Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
Art. 1764 – Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con l’ammenda da lire diecimila a lire un milione. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.
Codice Civile – Sezione: Tutela dei Diritti
Art. 2950: Prescrizione del diritto del mediatore
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Pubblicato il 5 gennaio 2010, in Legislazione con tag 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 2950, art., diritto, fideiussione, mediatore, mediazione, obbligazioni, prescrizione, provvigione, rappresentanza. Aggiungi il permalink ai segnalibri. 1 Commento.
Salve avrei bisogno urgente di una risposta;
Io e la mia compagna abbiamo deciso di andare a visionare un immobile di nostro interesse con contratto di locazione. Premetto che: L’agente immobiliare in questione non ci ha fatto firmare né contratto di presa visione, né nessunissima altra cosa. Successivamente abbiamo stabilito un giorno in cui avremmo dovuto firmare il contratto di locazione purtroppo, giusto 1 settimana prima ci è capitato un disguido economico tanto da dover rinunciare. Menzionando il fatto di: averlo visitato solo ed esclusivamente per 2 volte, le mail da me mandate erano per trattativa e pronunciavano interesse e allegra felicità per firmare il contratto di locazione. al momento della nostra rinuncia emette una fattura della sua provvigione pari all’importo di una mensilità SENZA AVERCI FATTO FIRMARE NULLA! io chiedo; cosa dobbiamo fare? è giusto che dobbiamo pagargli la provvigione solo per aver visionato l’immobile 2 volte? l’email inviate, costituiscono un elemento CONTRATTUALE? non sembra che una mensilità sia sproporzionata in base a quanto chiede? ci sta un rimborso spese ma una mensilità mi sembra un po’ troppa.
(scusi per l’ironia)
p.s: l’email dichiaravano PERFETTAMENTE che eravamo intenzionati al contratto di locazione, di certo non mi metto a contattare un agente immobiliare per chiedergli “ciao come stai?” Saluti