La Comunione convenzionale dei beni: art. 210 e ss. codice civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Capo VI: Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione IV: Della comunione convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell’art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 212-214 (abrogati)
Pubblicato il 21 novembre 2009 su Legislazione. Aggiungi ai preferiti il collegamento . Lascia un commento.
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