Scudo fiscale, entrano nell’Unico case all’estero, yacht, quadri e gioielli

Non solo se producono redditi imponibili in Italia ma anche nel caso che «la produzione dei guadagni sia solo potenziale»

CIRCOLARE DIFFUSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

MILANO – Potrà beneficiare dello scudo fiscale chi possiede un pregiato zaffiro, custodito all’estero, o chi ha il motoscafo attraccato a un porto esotico. E la casa acquistata all’estero anche per solo uso di vacanza d’ora in poi andrà indicata nella dichiarazione del modello Unico, non solo se produce redditi imponibili in Italia ma anche nel caso che «la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale». Lo stabilisce la circolare sullo scudo fiscale diffusa dall’Agenzia delle Entrate. Stesso discorso vale per tutti gli altri beni patrimoniali, come yacht, quadri di valore o gioielli, purché detenuti da prima del 31 dicembre 2008 in un Paese che garantisca un effettivo scambio di informazioni fiscali.

ONERE DELLA PROVA – Non c’è l’inversione dell’onere della prova: in pratica il contribuente che aderisce allo scudo fiscale non deve dimostrare che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Nella circolare si legge infatti che l’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009. Lo scudo estende la sua protezione alle società di capitali di cui il contribuente che sceglie di sanare i capitali illegalmente detenuti all’estero è il «dominus», ovvero colui che controlla la stessa società e l’emersione è ammessa anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.

PAESI – Sono 36 i Paesi dove è possibile ricorrere allo scudo fiscale per regolarizzare i soldi detenuti illegalmente all’estero lasciandoli in loco, mentre per le somme detenute in Paesi con i quali non vi è un effettivo scambio di informazioni è necessario procedere al rimpatrio in Italia. Tra i Paesi per i quali è obbligatorio il rimpatrio vi sono Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein e San Marino. I 36 Paesi collaborativi per i quali invece è possibili effettuare la regolarizzazione in loco dei capitali illegalmente detenuti all’estero, sono indicati in un allegato alla circolare. Si tratta di Australia, Giappone, Polonia, Austria, Grecia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria, Islanda, Repubblica Ceca, Canada, Lettonia, Romania, Cipro, Lituania, Slovacchia, Corea del Sud, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Malta, Spagna, Estonia, Messico, Stati Uniti, Finlandia,Norvegia, Svezia, Francia, Nuova Zelanda, Turchia, Germania, Paesi Bassi e Ungheria.

INTERMEDIARI – Per l’emersione dei beni posseduti all’estero si dovrà ricorrere ad alcuni intermediari, come banche e società di gestione del risparmio, ma anche agenti di cambio e le Poste. Ecco l’elenco contenuto nel documento: banche italiane; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società fiduciarie; agenti di cambio iscritti nel ruolo unico; Poste italiane; stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

TEMPI – Viene infine stabilito che il termine del 15 dicembre vale tassativamente per il versamento dell’imposta straordinaria al 5% sui capitali che vengono fatti emergere con lo scudo, ma per il completamento delle operazioni di emersione è possibile prendere più tempo, a patto che tutto si concluda «entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma».

Fonte: Corriere.it

http://www.corriere.it/economia/09_ottobre_10/scudo-fiscale-circolare-case-opere-yacht_8acd88fe-b58f-11de-8656-00144f02aabc.shtml

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Pubblicato il 12 novembre 2009 su Stampa Italiana. Aggiungi ai preferiti il collegamento . Lascia un commento.

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