Vantaggi e svantaggi del Contratto a “canone concordato” detto anche a “canone calmierato” o “secondo canale” della Legge n. 431/98

Il contratto d’affitto è a “canone calmierato” (art. 2 comma 3), cioè prevede CANONI  inferiori al corrente valore di mercato secondo quanto concordato tra le Organizzazioni Sindacali degli inquilini e quelle dei proprietari Comune per Comune secondo i diversi contratti-tipo degli Accordi territoriali che prevedono, per zone omogenee, un valore minimo ed uno massimo di oscillazione del Costo di affitto per mq. La durata prevista per questi contratti-tipo è minore di quella precedente a “canone libero”.
3 + 2 anni
Il contratto dura minimo 3 anni ed è rinnovabile per altri 2 anni
Vantaggi e Svantaggi per l’inquilino
Il costo dell’affitto è più basso ma il contratto dura meno, cioè si rinnova prima con possibilità di aumento del canone. Sono anche previste agevolazioni fiscali per l’inquilino.
E’ prevista una riduzione del 30% dell’Imposta di Registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del CANONE. Di questa riduzione si avvantaggia anche l’inquilino cui compete il 50% dell’Imposta di Registro.
Anche per l’inquilino è prevista un’agevolazione fiscale in forma di detrazione ulteriore se il suo reddito è inferiore ad una certa soglia (circa 31.000 Euro) e l’abitazione in affitto è per lui l’abitazione principale. I dati esatti sono contenuti nelle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione dei redditi dell’anno.
Vantaggi e Svantaggi per il proprietario
L’affitto percepito è più basso del valore di mercato ma la minor durata del contratto consente di poter aumentare prima il CANONE di affitto. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per i proprietari che sottoscrivono questo tipo di contratto.
Coloro che adottano questo contratto a “canone calmierato” hanno diritto nella dichiarazione IRPEF ad una ulteriore detrazione del 30% oltre quella ordinaria del 15% che si applica di norma all’ammontare del CANONE annuo. In pratica la riduzione è pari al 40,5%, cioè le imposte si pagano, in questo caso, solo sul 59,5% del CANONE annuo incassato.
E’ anche prevista una riduzione del 30% dell’Imposta di Registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del CANONE. Di questa riduzione si avvantaggia anche l’inquilino cui compete il 50% dell’Imposta di Registro.
I Comuni possono deliberare un’aliquota ICI agevolata, anche inferiore al 4 per mille, per gli immobili affittati a “canone calmierato”. Per ottenere questo vantaggio è necessario asseverare il contratto di locazione presso una una Associazione della Proprietà ed una dell’Inquilinato.
Diritti e doveri durante la locazione
La Legge vigente che regola i contratti d’affitto è la n. 431/98.
Le rate del canone sono di norma mensili e si pagano anticipatamente. L’inquilino ha diritto ad una ricevuta se la forma di pagamento è diversa dal c/c postale, dal bonifico bancario e simili che, automaticamente, costituiscono una ricevuta di pagamento.
Il canone annuo d’affitto è di norma soggetto ogni anno all’adeguamento ISTAT secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi rispetto all’anno precedente. Tale adeguamento può essere pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT (contratti a canone libero) o limitato al 75% della variazione (contratti a canone concordato).
L’inquilino ha l’obbligo di usare la massima cura e diligenza nella conduzione dell’immobile locato, comprese le parti comuni. La piccola manutenzione (come la riparazione di una perdita idrica, la sostituzione di un vetro rotto, …) è a carico dell’inquilino. Spetta invece al proprietario la manutenzione straordinaria dell’immobile (rifacimento facciate, tetto, scale…)
L’imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell’inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.
Fonte: Sicetromaelazio.it
Pubblicità

Pubblicato il 28 ottobre 2009, in Legislazione con tag , , , , , , , , , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. 9 commenti.

  1. A broker may also check every one of the paperwork and may likewise have contacts with banks and other
    financial institutions. Many people today say that
    buying real-estate is often a tough task to obtain started.
    Then your real estate agent notifies you that there has become another offer.

  2. Qualcuno sa darmi una risposta a questo quesito?:
    La legge del contratto a canone concordato prevede un contratto di durata non inferiore ai tre anni con un rinnovo automatico di ulteriori 2 anni, ma in accordo tra le parti è possibile stipulare un contratto superiore e cioè 3 + 5 oppure 4 + 4 avendo le stesse agevolazioni fiscali?
    grazie
    Maurizio

    • Si. 3 + 2 è la durata minima, ma più il contratto è a lungo termine e più, teoricamente, è a vantaggio dell’inquilino.
      MP

  3. in quali caso l’inquilino può “pretendere” di diritto il canone concordato ?
    e se L’inquilino è una società si può avere diritto al canone concordato ?

  4. Ciao Andrea, e grazie per le delucidazioni. Devo prendere un appartamento nel comune di Firenze e cercavo appunto che tipo di contratto proporre al proprietario.
    Credo che proporrò il concordato.
    Grazie

  5. l’articolo offre una visione chiara e direi esaustiva dei contratti d’affitto a “canone calmierato”, però rimane per me poco chiaro il criterio della accessibilità concreta, caso per caso, a questa opzione (a quanto capisco non discrezionale ma regolata da accordi territoriali) d’affitto. Rimane però un punto oscuro dove e come reperire concretamente questi accordi con relative tabelle, valori min a max di affitto, delimitazione delle zone, etc..Io ho guardato nel sito del mio Comune ma non li ho trovati; inoltre ho provato con una piccola ricerca su internet, ma senza successo. Insomma, se questi accordi sono di pubblico accesso, qualcuno sa dove dove possono i cittadini reperirli?
    Gabriele Pucci

    • Non tutte le città prevedono canone concordato. Quelle che lo prevedono hanno depositati in Comune gli accordi territoriali. Se il tuo Comune non ha provveduto a deliberare sui canoni concordati chiaramente non troverai neanche le tabelle.

      • Andrea, grazie per la tua conferma. Sì mi consta che il mio comune, Palermo, prevede dei canoni concordati. Però, visto che vivo all’estero e non mi è proprio facile recarmi al Comune, speravo che non fosse necessario andare fisicamente al Comune per avere le informazioni.. sì insomma, speravo in uno sprazzo di efficienza dei servizi del comune che offrissero la relativa documentazione aggiornata attraverso il sito ufficiale. Vabbè, ci andrò appena potrò.

        Lo dico anche perchè girando su internet ho visto che la regione Lazio ed il comune di Roma, per esempio, mi sembra abbiano un sito che illustra gli accordi teritoriali certamente meglio strutturato di quello del comune di Palermo dove non sono riuscito a trovare nessuna informazione concreta..
        Saluti.
        gabriele

Siamo interessanti al tuo parere. Tu cosa ne pensi?

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: