Plusvalenza in caso di vendita immobiliare: differenti calcoli tra usufrutto e nuda proprietà

L’atto dispositivo 188/E/2009, emanato in data del 20 luglio 2009, pone l’attenzione, sotto il profilo Irpef, delle plusvalenze immobiliari da cessione di fabbricato. Secondo l’Agenzia dell’Entrate – in sede di transazione dell’immobile – a seguito di riscatto pecuniario dell’usufrutto da parte del nudo proprietario, ai fini del calcolo dell’ eventuale plusvalenza – soggetto al fisco come reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera b, del TUIR – nuda proprietà e diritto di usufrutto vengono determinate da due valutazioni separate, essendo diritti acquisiti separatamente e, di conseguenza, sottoposti a diverso calcolo economico. L’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, identifica come redditi diversi “…le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore della nuda proprietà e dell’usufrutto saranno perciò determinati applicando al prezzo di vendita i coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto. Analogamente, agli effetti della determinazione del “dies a quo” nei cinque anni decorrenti tra l’acquisto del bene e la vendita si specificare la data di acquisto della nuda proprietà e la data di acquisto dell’usufrutto. Nel lasso di tempo che intercorre tra nuda proprietà ed usufrutto bisognerà valutare, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione, se é stato adibito ad abitazione principale del cedente o della famiglia, “conditio sine qua non” per  escludere la realizzazione di plusvalenza tassabile.

Autore: Corbi Mariagabriella

Fonte: Diritto.it

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28186.html

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Pubblicato il 11 settembre 2009, in Post con tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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