Sezione II: Della locazione di fondi urbani (l)
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell’inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’Art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario (1576).
Pubblicato il 25 agosto 2009, in Legislazione con tag affitto, affittuario, fondi, inquilino, locatore, locazione, ordinarie, riparazioni, straordinarie, urbani. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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