Capo VI: Della locazione
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1578 Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Pubblicato il 6 agosto 2009, in Legislazione con tag 1576, colpa, conduttore, consegna, corrispettivo, cosa, danni, idoneità, locata, locativo, locatore, locazione, manutenzione, patto, pattuito, stato, uso, vizi. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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