Foresterie: giudizi contrastanti sull’abrogazione
La foresteria è ancora un uso consentito, sganciato dalle regole della legge n. 431/1998 e sottoposto solo a quelle del codice civile? Alla domanda non si può dare una risposta definitiva, dal momento che la giurisprudenza è ancora divisa. Il sospetto che “l’uso foresteria” fosse stato abolito deriva dall’articolo 1 della legge 431/98. Al comma 3 si stabilisce infatti espressamente che le disposizioni della norma di riforma non si applicano ” ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio”. Questa espressa esclusione è parsa ad alcuni una limitazione, che suonava un po’ come dire: “la riforma si applica sempre e comunque, fatta esclusione per i casi espressamente stabiliti”. Ed altri hanno poi aggiunto che non vi è possibilità di locazioni transitorie se non stipulando un contratto ai sensi dell’articolo 5 della legge 431/1998 che presuppone la partecipazione al contratto di un normale padrone di casa e di un normale inquilino (terzo escluso).
Tuttavia questa tesi non convince. La nuova legge si preoccupa di tutelare gli inquilini per le loro reali esigenze abitative di prima casa, tra cui non rientra l’uso foresteria ed anche perché ipotizzare espressamente un uso foresteria in favore degli Enti Locali, che destinano immobili in godimento di particolari categorie di cittadini (in genere, gli sfrattati), non significa per forza escludere altre forme di foresteria ma, al contrario, rafforzarne la validità. Così come in passato, quindi, se nel caso singolo l’uso foresteria si dovesse dimostrare come uno stratagemma per aggirare le norme sulle locazioni abitative, vorrà dire che il relativo contratto sarà nullo con le conseguenze previste dall’articolo 13 della legge 413/98.
Del resto, la Finanziaria 2001, ha concesso l’integrale deduzione dall’Ires “dei canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, qualora i fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi”. Ciò finisce indirettamente per riconoscere che l’uso a foresteria non è stato affatto abrogato dalla legge 431/98. Infatti non si vede davvero in quale “categoria”, prevista dalla legge 431 potrebbe essere inquadrata l’ipotesi della locazione da parte dell’azienda di un immobile concesso in uso al dipendente. Non di certo in quella delle “locazioni temporanee”, che prevede espressamente che siano l’inquilino o il proprietario ad avere bisogno di locare per un periodo di tempo limitato l’immobile.
Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamminstratori
Pubblicato il 31 luglio 2009, in Immobiliare con tag 1998, 431/98, abitative, abrogazione, articolo, canoni, casa, civile, codice, comma, conduttori, contratti, disposizioni, domanda, enti, foresterie, immobile, immobili, inquilini, locali, locazione, norma, riforma, transitorio, uso. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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