Locazioni transitorie: regole più libere per bisogni specifici

Per chi valgono . Il proprietario o l’inquilino debbono avere necessità momentanea di affittare un alloggio.

L’esigenza transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell’inquilino va comprovata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto.

Condizioni per la transitorietà. Quelle previste in genere per i proprietari sono il fatto di dover destinare l’immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari, di doverlo presto vendere,quello di dover eseguire a breve opere edili o quello di essere in via di divorzio o separazione legale. Per l’inquilino il fatto di aver un contratto o un trasferimento di lavoro a carattere temporaneo, la necessità di cure o di assistenza per sé o a familiari in luogo diverso dalla propria residenza, l’esecuzione di lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile, l’essere in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato oppure assegnato da un ente pubblico. Comunque, vale qualsiasi altra esigenza specifica collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

Durata del contratto. Minimo 1 mese, massimo 18 mesi .

Canone. Nei capoluoghi di provincia, nonché nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, secondo gli accordi territoriali .i canoni potranno essere superiori, fino al 20%, rispetto a quello del contratto concordato di 3+2 anni, purchè tale possibilità sia prevista nel relativo accordo territoriale. Altrove il canone è libero.

Aggiornamenti del canone. Di regola, esclusi, salvo diversi accordi locali.

Cauzione alla firma del contratto. Tre mesi al massimo. Se esiste la cauzione, il proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale al 2,5% annuo

Suddivisione spese tra proprietario e inquilino.. Quella stabilita dall’allegato G al Dm Infrastrutture 30 dicembre 2002.

Spese di registrazione del contratto. Al 50% tra inquilino e proprietario.

Disdetta. Criteri stabiliti liberamente, per contratto, tra proprietario e inquilino In genere la disdetta è automatica, senza bisogno di comunicazione.

Rinnovo del contratto. Possibile, purché il proprietario e l’inquilino confermino il permanere dell’esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nei contratto. Se la lettera non viene inviata o vengono meno le sue esigenze di transitorietà, il proprietario è costretto a ricondurre il contratto alla durata degli affitti a canone libero. Cioè ad applicare una durata di quattro anni più altri quattro di rinnovo automatico. In caso di dichiarazioni non veritiere, deve risarcire all’inquilino 3 anni di canone o ripristinare il contratto.

Prelazione all’acquisto dell’inquilino. Solo se concessa contrattualmente.

Sconti fiscali. Per il proprietario:

il 15% del canone, da denunciare sulla dichiarazione dei redditi

Per l’inquilino: nessuno.

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamminstratori


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Pubblicato il 22 luglio 2009, in Immobiliare con tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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