Legge 21 marzo 1958, n. 253 (vecchia disciplina sostituta dalla Legge 39/89)

 

Disciplina Della Professione Di Mediatore. (Pubblicata Nella Gazzetta Ufficiale N.83 Del 5 Aprile 1958)

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1.

Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice Civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2.

Per l’esercizio professionale della mediazione è richiesta l’iscrizione nei ruoli previsti dall’art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull’ordinamento delle camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall’art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un’autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Art. 3.

Per l’esercizio dell’attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dallo art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4.

Chiunque eserciti professionalmente l’attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall’art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 665 del codice penale.

Art. 5.

La vigilanza sull’esercizio dell’attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 6.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione.

Art. 7.

Il governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data Roma, addì 21 marzo 1958
Gronchi
Zoli – Gava – Gonella
Visto, il Guardasigilli: Gonella

 

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Pubblicato il 15 luglio 2009, in Legislazione con tag , , . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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