Codice Civile: Titolo II – Della proprietà
Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922. Modi di acquisto.
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
La Proprietà si può acquistare:
§ A titolo originario : l’acquisto non dipende in nulla, né si collega di necessità al diritto del precedente proprietario. La prova della proprietà consiste nel provare che ricorrono i presupposti previsti dalla legge
§ A titolo derivativo : l’acquisto si collega in modo inscindibile all’esistenza del diritto in capo a colui che trasferisce. La prova della proprietà consiste nel provare l’esistenza di un titolo idoneo all’acquisto, cioè valido ed efficace, oltre al fatto che il dante causa fosse a sua volta legittimo propritario.
MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO:
v Occupazione (art.923 c.c.) Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
v Invenzione (art.927 c.c.) L’invenzione si configura quando la cosa mobile è stata smarrita dal legittimo proprietario.(art.927 c.c.) L’acquisto della proprietà avviene trascorso un anno dal giorno della pubblicazione del ritrovamento, pubblicazione che avviene a cura del sindaco.
v Accessione (art.934 c.c.) L’opera che accede al suolo o per unione organica o per impianto meccanico diviene parte del fondo.
v Unione (art.939 c.c.) Si ha in caso di congiungimento tra cose esclusivamente mobili che non perdono la loro individualità pur potendo divenire inseparabili. Es. pietra preziosa ed anello
v Commistione (art.939 c.c.) Si ha quando diverse cose vengono unite senza potersi più distinguere. Es. uova e farina in un dolce.
v Usucapione (art.1158 e ss. c.c.) Si ha usucapione del diritto quando il possesso è protratto per un certo periodo di tempo, pur se il possessore supponeva di non poter usucapire, ritenendo il bene demaniale. Il possesso utile ad usucapire è quello acquistato pacificamente e senza spoglio.
L’usucapione si ottiene in 20 anni per i beni immobili e sulle universalità di mobili, in 10 anni o 20 anni per i beni mobili a seconda che il possesso sia stato di buona fede o di mala fede.
La disciplina dell’usucapione è per larga parte quella della prescrizione. Si applicano infatti le disposizioni generali, quelle relative alle cause di sospensione, di interruzione e al computo dei termini (art.1165 c.c.), nei limiti dei criteri di compatibilità.
Pubblicato il 4 luglio 2009, in Legislazione con tag 1158, 1165, 20, 922, 923, 927, 934, 939, accessione, acquisto, anni, art., articolo, beni, buona, c.c., codice civile, commistione, contratti, derivativo, disciplina, disposizioni, esistenza, fede, generali, imobili, interruzione, invenzione, legge, mala, occupazione, originario, possesso, prescrizione, proprietà, prova, sospensione, specificazione, successione, termini, titolo, unione, usucapione. Aggiungi il permalink ai segnalibri. 1 Commento.
compliment per il tuo blog…molto interessante ed esauriente!!