Condizioni generali di contratto – moduli e formulari: artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
Codice Civile Libro Quarto: Delle obbligazioni
Titolo II: Dei contratti in generale
Sezione I: Dell’accordo delle parti
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Gli articoli come sopra riportati, disciplinano l’accordo tra le parti e la sottoscrizione delle clausole. Dette clausole devono essere note e accettate da ambo le parti. Qualora si sottoscrivessero moduli o formulari essi devono prevedere clausole non in contrasto con la normativa vigente e ogni modifica o correzione apportata deve essere sottoscritta dalle parti contraenti.
Pubblicato il 30 giugno 2009, in Legislazione con tag accordo, approvate, articolo, autorità, civile, clausole, codice, comma, competenza, conclusione, condizioni, contraenti, contratto, disposizione, effetto, facoltà, formulario, giudiziaria, modulo, normativa, obbligazioni, ordinaria, responsabilità. Aggiungi il permalink ai segnalibri. 10 commenti.
ho disdetto il servizio sky con regolare raccomandata in data 30.03.2011 e la ricevuta di ritorno porta la data di ricezione del 6.04.2011.a fine maggio, finalmente,il servizio è stato sospeso materialmente:infatti sullo schermo appare il menù con la dicitura :servizio sospeso per motivi amministrativi.il 17 giugno ricevo una telefonata in cui mi si intima di pagare euro 118 relativi al mesi marzo-aprile-maggio-giugno, per non incorrere in ulteriori aggravi onerosi. Dal momento che la persona al telefono non si qualifica con le generalità, chiedo che tutto mi venga comunicagto per iscritto.mi si risponde che non è possibile, con larvate minacce,mi si invita a volere chiudere bonariamente la questione.oggi 22 giugno ricevo altra telefonata analoga: faccio rilevare che, quantomeno in giugno, io non ho usufruito materialmente del servizio perchè, finalmente,effettivamente sospeso e chiedo ancora una volta di capire come mai io debba pagare un servizio che non ho e che ho chiesto di non avere già tre mesi fa.mi si risponde che queste sono le “regole”! Chiedo ancora una volta di potere avere, come ritengo sia mio diritto,una comunicazione scritta dell’addebito e il signore al telefono mi dice che non può farci nulla e che ha altro lavoro da fare.Ebbene vorrei capire quali norme giuridiche consentano tali trattamenti truffaldini e anche ai limiti dell’estorsione.
salve! per favore datemi un chiarimento .ho un problema nel palazzo dove vivo in affitto legalmente. problema e con donna delle pulizie .il palazzo e composto da 2 piani. io abito al secondo piano. la donna delle pulizie pulisce tutto molto bene tranne il pavimento dalla mia porta. quindi ,d’avanti alla mia porta non vuole pulire. tengo a precisare che lei lavora in nero. il problema è che io mi rifiuto a pagare. tutti inquilini sono contenti tranne me. la domanda è: devo pagare per forza la donna delle pulizie per la pulizia non fatta??? grazie
non mi serve più la risposta , visto che non avete fretta per rispondermi. vorrei cancellarmi da voi . scusate e grazie
Buongiorno, ho firmato un contratto di locazione nel 2007 e non esisteva un regolamento condominiale (penso perchè lo stabile di 7 appartamenti è di due soli proprietari). Oggi 10.02.11 ci viene consegnato un “regolamento per inquilini” dove, oltre a dei divieti strani (tipo lavare i pavimenti la sera)o di tener pulito il proprio appartamento, si conclude con “l’inquilino riconosce che le clausule del presente regolamento formano parte integrante ed essenziale del contratto di locazione e, previa lettura di esse e rilettura di quelle di cui ai punti 4.6.7 a norma degli articoli 1341 e 1342, dichiara espressamente di approvarle. Qualora non si rispettassero le disposizioni previste nel predetto regolamento il Locatore avrà facoltà di procedere a diffida ed all’applicazione di ammende”
POSSIBILE CHE SIA REGOLARE UNA COSA DEL GENERE?
Grazie per la gentile risposta, Silvia
Scusate: oltre a strani divieti ed obblighi (obbligo di tener pulito il proprio appartamento) obbligo di comunicare a chi si lasciano le chiavi di scorta…
salve,nel 2008 ho stipulato un contratto con una ditta di antincendio per la manutenzione di alcuni estintori ma non mi sono accorto di averlo firmato per anni 5,è passata un’altra ditta che a parità di servizio mi farebbe pagare la metà,mandata disdetta mi viene comunicato che avendo firmato un contratto per 5 anni si avvalgono degli articoli 1341/1342 del codice civile, ma è possibile che io non riesca ad uscire da questa TRUFFA!!!!!!!!!! cosa posso fare? grazie mille
Buonasera Signor Francesco. Il caso da Lei esposto presenta una circostanza piuttosto inusuale nella pratica commerciale. Infatti, normalmente i contratti di manutenzione prevedono durate minori (in genere, annuale) ed i rinnovo tacito, salvo disdetta da manifestarsi in forme e tempi convenuti. Un vincolo contrattuale della specie e della durata quinquennale da lei indicate ed il divieto espresso di recesso prima della scadenza violerebbero l’ordinario canone di buona fede, costituente obbligo essenziale e cogente di qualsiasi rapporto obbligatorio; pertanto, sarebbe opportuno far visionare il contratto ad un legale al fine di constatarne l’effettiva legittimità nonché la sussistenza di margini di difesa.
Cordiali saluti.
Avv. Gilda Elena Maggio
salve,la ringrazio per la sua risposta ma allora, da quanto ho potuto capire non si potrebbero fare contratti con una validità di 5 anni” senza averlo precisato”?inoltre mi è stato detto che ogni 3 anni va sostituita la polvere all’interno dell’estintore con un costo oneroso,mi sono permesso di chiedere dove andasse a finire la polvere cambiata e se ci fosse un documento che attesti lo smaltimento, visto che si tratta di un prodotto comunque particolare”credo”da smaltire.Mi è stato risposto che basta una bolla di rottamazione.è possibile questa cosa? a cosa vado incontro nel caso ci sia un controllo? Queste ditte possono farlo e FREGARCI tutti questi soldi? GRAZIE MILLE
Buongiorno,sono Mariana,e sonno straniera. Vorei capire un po’ meglio questi due artt.1342-1341. Si come io sto in afito in contrato scrive che tutte le riparazioni sono in carico del condutore artt(1576-1609) , cosi come ogni altra rifletente gli impianti ed i servizi.
Alla fine dell contrato ce scrito: a norma degli artt 1341 e 1342 c,c le parti, di comune acordo, previa lettura delle norme contenute del presente contrato, con particolare riguardo ai punti etc, che si include anche quello che ho scrito io sopra.
Se ce qualcuno in grado di farmmi esatamente capire a che cosa si riferisce i due artt 1342 1321.
Se per caso tutte le reparazioni devo sempre pagarli io opure devo fare metta ,metta con il patrone di casa?
MI FARETTE UN GRANDE FAVORE SE MI RISPONDETE.GRAZIE ANTICIPAMENTE! MARIANA.
Cara Mariana, spero di esserti d’aiuto.
Gli articoli 1341 e 1342 si citano in calce ai contratti per garantire che tutti gli accordi presi all’interno del contratto sono stati discussi e accettati dalle parti contraenti. Ciò significa che sia tu che il proprietario accettate tutte le clausole pattuite e meglio elencate quando si dice “con particolare riguardo ai punti…”.
Per quanto riguarda gli artt. 1576 e 1609 questi disciplinano la ripartizione delle spese di manutenzione (vedi anche “della locazione di fondi urbani” ). In ogni caso di norma tutto ciò che riguarda la manutenzione degli impianti è a carico del conduttore per la parte “a vista” (rubinetterie, sanitari, etc.) ovvero per tutte quelle parti che vengono usurate dall’utilizzatore. La parte impiantistica “murata” è a carico del locatore. Quindi ci sono riparazioni a carico del proprietario (perdite, cortocircuiti etc.) e riparazioni a carico dell’inquilino, e non si parla nella norma mai di interventi di manutenzione con costi suddivisi in parti uguali tra proprietario e inquilino.
Qualora avessi bisogno di ulteriori chiarimenti, saremo lieti di aiutarti.
Grazie.
Andrea