La caparra: art. 1385 e ss. del Codice Civile
Codice Civile – Libro Quarto/Titolo II
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Pubblicato il 29 giugno 2009, in Legislazione con tag 1385, 1386, caparra, coatta, codice civile, confirmatoria, contratto, forma, penintenziale, specifica. Aggiungi il permalink ai segnalibri. 2 commenti.
La caparra, in sintesi, è utile ad avvalorare il rapporto e a garantire l’esecuzione dell’obbligazione nascente dal contratto, ovvero a risarcirne il minor danno nascente e a compensarne il lucro cessante. Resta facoltà delle parti (eccetto i casi ove non previsto) richiedere oltre ulteriori somme a titolo di risarcimento del maggior danno nascente fino alla richiesta di esecuzione forza dell’obbligazione sia essa in forma specifica che coatta in caso di inadempimento da parte di una delle contraenti
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