Parti comuni dell’edificio: art. 1117 del Codice Civile
CODICE CIVILE
TITOLO SETTIMO – Della comunione
CAPO II – Del condominio negli edifici
Il titolo consta di altri articoli che disciplinano la materia, ma che non sono di interesse precipuo al momento della compravendita. L’art. 1117 come in origine al capo primo e nelle successive integrazioni determina e disciplina le parti comuni di un edificio che vengono trasferite pro-quota al momento del rogito. Il regolamento condominiale, di conseguenza, diventa elemento importante al momento dell’acquisto. Si fa obbligo al venditore di consegnarlo al compratore assieme alle quietanze a saldo degli oneri condominiali per ordinaria e straordinaria amministrazione (salvo il caso in cui sia previsto diversamente tra le parti contraenti); qualora non ve ne fosse uno si deve rispettare la normativa vigente come al TITOLO SETTIMO del Codice Civile.
Articolo 1117 – Parti comuni dell’edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
All’originale nel Codice Civile sin dal 1942 si aggiungono i seguenti:
Articolo 1117.bis – (Ambito di applicabilità)
Articolo 1117. ter – (Partecipazione ed usi omogenei)
Articolo 1117.quater – (Modificazioni e sostituzioni parti comuni)
Articolo 1117.quinquies – (Tutela delle destinazioni d’uso)
Pubblicato il 25 giugno 2009, in Legislazione con tag 1117, acquisto, codice civile, compratore, compravendita, comunione, condominio, contraenti, disciplina, edifici, edificio, interesse, manutenzione, materia, normativa, oneri, ordinaria, parti comuni, quitanze, regolamento condominiale, rogito, saldo, straordinaria, titolo, venditore, vigente. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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